Cass. civile, sez. II del 2014 numero 21938 (16/10/2014)



La costituzione di un fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti; dall'altro, la omessa verifica, da parte della Corte di merito, delle condizioni cui l'art. 170 c.c. subordina l'azione esecutiva sui beni del fondo non appare affatto decisiva, atteso che oggetto della causa è un'azione revocatoria, non già un'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo de quo, sì che l'esame svolto dalla corte di merito è stato rettamente circoscritto alla valutazione della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2901, comma 1, n. 1 cod. civ. per l'accoglimento dell'unica azione effettivamente esercitata dalla creditrice.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2014 numero 21938 (16/10/2014)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti