Costituzione di fondo patrimoniale, assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria. I figli non sono litisconsorti necessari. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 3641 del 14 febbraio 2018)

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma I, n. 1. La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia non integra, di per sé, l'adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti.
I figli dei coniugi che hanno proceduto alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono parte necessaria nel giudizio, promosso dal creditore con azione revocatoria, diretto a far valere l'inefficacia di tale costituzione, atteso che il fondo patrimoniale non viene costituito a beneficio dei figli, ma per far fronte ai bisogni della famiglia, come è confermato dal fatto che esso cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a norma dell'art. 171 c.c.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il fatto che il fondo patrimoniale valga ad istituire un vincolo di destinazione, in relazione ai beni che vi siano sottoposti, funzionale al sostentamento ed alla protezione della famiglia nn significa che i figli siano litisconsorzi necessari nel giudizio inteso ad ottenerne la revoca. Peraltro scontata la natura di atto a titolo gratuito della convenzione intesa ad istituirlo, con tutto quanto ne discende in relazione alla proposizione dell'azione pauliana.

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