Fondo patrimoniale ed azione revocatoria ordinaria. Non rileva lo stato soggettivo del coniuge non debitore. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 11862 del 9 giugno 2015)

L’atto di costituzione del fondo patrimoniale, quando è posto in essere da entrambi i coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. l dell’articolo 2901 c.c., anche quando il fondo patrimoniale sia costituito mediante conferimento di beni facenti parte della comunione legale, dovendosi ritenere che detta gratuità rende irrilevante lo stato soggettivo del coniuge non debitore, avuto riguardo all’accertamento dell’elemento soggettivo del consilium fraudis del coniuge beneficiario dell’intero patrimonio immobiliare costituito dall’altro nel fondo stesso.

Commento

(di Daniele Minussi)
La natura dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale rimane sempre gratuita. Non rileva, a tal fine, se i beni che vi vengono sottoposti facciano già parte della comunione legale dei beni tra i coniugi conferenti ovvero appartengano ad uno soltanto di essi. In ogni caso infatti la natura non onerosa dell'atto rende superfluo il sindacato del consilium fraudis in capo al coniuge che non ha debiti.

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