Revocatoria e fondo patrimoniale: individuazione dell'animus nocendi. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 16498 del 18 luglio 2014)

Per la revocatoria del fondo patrimoniale a integrare l’animus nocendi previsto dalla norma è sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore (da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo). Ai fini revocatori, dunque, l'elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito e non è censurabili in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. Non assume rilevanza la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito per soddisfare le esigenze della famiglia perché con l’azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa (il soddisfacimento dei bisogni della famiglia) ma se ricorre l’elemento della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, la tutela delle ragioni di quest’ultimo (realizzata riattribuendo al patrimonio separato la sua funzione di garanzia generica del credito) diventa prevalente nei limiti di quanto serva per il suo soddisfacimento. Ne consegue che è legittima la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore del fondo patrimoniale costituito dai coniugi dopo la condanna, pure non definitiva, di uno di loro al risarcimento dei danni nei confronti del revocante, dovendosi ritenere irrilevante che egli non abbia notificato un precetto, posto che non è necessaria l’intenzione di sottrarre il bene alla garanzia generica.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco il requisito soggettivo consistente nel c.d. animus nocendi in capo al debitore che pone in essere l'atto di disposizione. Di esso, integrato dall'atteggiamento psicologico di chi, nella previsione di dover far fronte ad una passività, intende in tal modo sottrarre i propri beni, è possibile dare prova anche mediante presunzioni. nel caso di specie si trattava di un debitore che, avendo riportato una condanna, ancorchè non definitiva, al pagamento di un'ingente somma, aveva in un tempo successivo provveduto ad istituire il fondo patrimoniale (pur senza subire azione esecutiva)

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