Cass. civile, sez. III del 2007 numero 966 (17/01/2007)


La costituzione del fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni, così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti. E' soggetta a revocatoria ordinaria la costituzione di beni immobili di proprietà dei coniugi in fondo patrimoniale ex art. 167 c.c..Si conferma l'esperibilità del suindicato mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in presenza di atto a titolo gratuito, qual è la costituzione di fondo patrimoniale, precisando che ai fini del relativo esperimento sono necessarie e sufficienti le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 c.c.. Da un lato, non è necessario, quanto al profilo oggettivo dell'eventus damni, che l'atto di disposizione del debitore renda impossibile la soddisfazione del credito con il determinare la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, essendo viceversa sufficiente che esso abbia determinato o aggravato il mero pericolo dell'incapienza dei beni del debitore; e considera al riguardo idonea una variazione anche meramente qualitativa del patrimonio del debitore, con trasformazione cioè di un bene in altro meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, in tal caso determinandosi il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva. D'altra parte, quanto al requisito soggettivo, si afferma che, quando la costituzione in fondo patrimoniale sia come nella specie successiva al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (scientia damni), e cioè la semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, da parte del debitore (e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, anche del terzo) di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (consilium fraudis) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine alla intenzione fraudolenta del debitore.

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