Revocatoria, fondo patrimoniale e credito non ancora certo ed esigibile. (Tribunale di Vicenza, 29 maggio 2013)

L’azione revocatoria può essere proposta non solo da chi al momento dell’atto dispositivo era già titolare di un credito certo ed esigibile, ma anche dal titolare di un credito contestato o litigioso, e in questo secondo caso, quand’anche l’accertamento definito del credito avvenga in sede giudiziale successivamente alla stipula dell’atto pregiudizievole per il creditore, quest’ultimo per ottenere l’accoglimento della propria domanda revocatoria deve provare unicamente la scientia fraudis del terzo, anche mediante presunzioni, e non anche il consilium fraudis.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non è detto che il credito di colui che agisce in revocatoria sia un punto fermo: basta anche un credito potenziale. Ne discende come il giudizio relativo al promuovimento dell'azione revocatoria non debba neppure essere sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del procedimento di accertamento della sussistenza del credito controverso.

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