Revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale: legittimazione passiva. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 1242 del 27 gennaio 2012)

La natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che nel giudizio avente ad oggetto l’azione revocatoria promossa nei confronti dell’atto costitutivo la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l’atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l’interesse anche dell’altro coniuge, quale beneficiario dell’atto, a partecipare al giudizio. Ne consegue che, con riferimento al caso in cui l’azione revocatoria promossa dal creditore personale di uno dei coniugi abbia ad oggetto un fondo patrimoniale al cui atto costitutivo abbiano preso parte entrambi, il fondamento di tale legittimazione è stato peraltro individuato nel fatto stesso di tale partecipazione, nonché nella circostanza che, ai sensi dell’art. 168 c.c., la proprietà dei beni costituenti il fondo spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto costitutivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come è noto il fondo patrimoniale può essere costituito non soltanto dai coniugi, bensì anche da un terzo che ben può mettere a disposizione, sottoponendo al vincolo di destinazione di cui al fondo, beni di sua proprietà al soddisfacimento dei bisogni di una determinata famiglia. Con la pronunzia in esame la S.C. mette opportunamente a fuoco il fatto che, indipendentemente da chi sia il soggetto costituente, la legittimazione passiva in ordine all'azione revocatoria che sia intrapresa da parte di un creditore veda necessariamente coinvolti, quanto a legittimazione passiva, entrambe i coniugi. Cfr., in senso analogo, Cass. Civ., Sez. III, n. 21494 del 18 ottobre 2011.

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