Natura giuridica dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2820 del 2 febbraio 2018)

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge; essa configura, dunque, un atto a tiolo gratuito; Tale atto è suscettibile di essere dichiarato inefficace a norma dell’art. 64 legge fallim. Salvo che si dimostri l’esistenza in concreto di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ei proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione.
Pertanto il fondo patrimoniale sulla casa familiare non è opponibile ai creditori dell’imprenditore anche se costituito prima del fallimento e quando i figli sono ormai adulti ed economicamente indipendenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadita, ai fini della revocabilità, la natura gratuita dell'atto costitutivo del fondo patrimoniale. Non si può sostenere che l'istituzione del vincolo di cui al fondo corrisponda ad un atto doveroso sotto il profilo giuridico ovvero quantomeno morale. Ciò premesso, la pronunzia in esame invero si prodiga inutilmente in un esame del merito (tale la condizione peculiare dei figli, tutti adulti e titolari di attività proprie) onde escludere la sussistenza di una condizione ostativa rispetto alla pronunzia di inefficacia dell'atto.

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