Cass. civile, sez. I del 2013 numero 27117 (04/12/2013)




La natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale, in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che, nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio. Con riguardo alla posizione del fideiussore, l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito, e non a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale.

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