Cass. civile, sez. VI-II del 2014 numero 16498 (18/07/2014)




Per la revocatoria del fondo patrimoniale a integrare l’animus nocendi previsto dalla norma è sufficiente che il debitore compia l’atto dispositivo nella previsione dell’insorgenza del debito e del pregiudizio per il creditore (da intendersi anche quale mero pericolo dell’insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del credito medesimo). Ai fini revocatori, dunque, l'elemento psicologico va provato dal soggetto che lo allega, ma può essere accertato anche mediante il ricorso a presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito e non è censurabili in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione. Non assume rilevanza la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito per soddisfare le esigenze della famiglia perché con l’azione revocatoria non si disconosce la validità del fondo patrimoniale e la sua causa (il soddisfacimento dei bisogni della famiglia) ma se ricorre l’elemento della consapevolezza del pregiudizio alle ragioni del creditore, la tutela delle ragioni di quest’ultimo (realizzata riattribuendo al patrimonio separato la sua funzione di garanzia generica del credito) diventa prevalente nei limiti di quanto serva per il suo soddisfacimento. Ne consegue che è legittima la declaratoria di inefficacia nei confronti del creditore del fondo patrimoniale costituito dai coniugi dopo la condanna, pure non definitiva, di uno di loro al risarcimento dei danni nei confronti del revocante, dovendosi ritenere irrilevante che egli non abbia notificato un precetto, posto che non è necessaria l’intenzione di sottrarre il bene alla garanzia generica.

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