Fondo patrimoniale; azione revocatoria a protezione di mera aspettativa creditoria. (Tribunale di Caltanissetta, 3 luglio 2014)

Devono essere revocate la costituzione di fondo patrimoniale con immobili di proprietà dei coniugi e la donazione di quote societarie da parte di un coniuge all’altro dopo che il primo è stato condannato al risarcimento di una ingente somma, a nulla rilevando che la relativa sentenza sia ancora sub iudice. E invero, mette appena conto osservare che l’azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell’integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito; risultando peraltro sufficiente la consapevolezza in capo al debitore di recare pregiudizio alle ragioni dei creditori.

Commento

(di Daniele Minussi)
Basta la mera consapevolezza di danneggiare i creditori affinchè siano sottoposti a revoca ati a titolo gratuito come una donazione e la susseguente costituizione di fondo patrimoniale.
Sancita la funzione di protezione anche anticipatoria rispetto al diritto di credito anche potenziale dell'azione revocatoria. Essa pertanto può venir proposta anche nel tempo antecedente all'insorgenza del credito, essendo sufficiente l'esistenza di una legittima aspettativa creditoria.

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