I coniugi sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla revocatoria. (Cass. Civ., Sez. III, n. 21494 del 18 ottobre 2011)

Sussiste litisconcorzio necessario di entrambi i coniugi nel procedimento radicato con domanda revocatoria in virtù della natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità quindi che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali è stata costituita anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi.

Commento

(di Daniele Minussi)
Del tutto condivisibile la conclusione della S.C.: non si vede infatti come potrebbe essere promosso nei confronti di uno soltanto tra i coniugi il giudizio relativo all'azione revocatoria proposta avverso l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, ciò che si riverberebbe nel venir meno del vincolo di destinazione dei beni conferiti al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

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