I coniugi sono litisconsorti necessari nel giudizio di opposizione alla revocatoria. (Cass. Civ., Sez. III, n. 21494 del 18 ottobre 2011)
Sussiste litisconcorzio necessario di entrambi i coniugi nel procedimento radicato con domanda revocatoria in virtù della natura reale del vincolo di destinazione impressa dalla costituzione del fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia e la necessità quindi che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali è stata costituita anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi.