Assoggettabilità ad azione revocatoria fallimentare dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale anche in presenza di figli minori d'età. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26223 del 12 dicembre 2014)
La costituzione del fondo predetto al fine di fronteggiare i bisogni della famiglia, invero, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, pertanto suscettibile di revocatoria, ex art. 64 L.F. (R.D. n. 267 del 1942), salvo che si dimostri, in concreto, l’ esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione.