Costituzione di fondo patrimoniale da parte dei garanti del debitore principale. Assoggettabilità ad azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 4175 del 19 febbraio 2020)

Deve essere accolta l’azione revocatoria e dichiarato inefficace nei confronti della banca creditrice l’atto di costituzione del fondo patrimoniale in cui confluisce tutto il patrimonio immobiliare dei coniugi fideiussori, atto per sua natura a titolo gratuito, dovendosi rilevare la sussistenza tanto del pregiudizio arrecato al creditore, quanto della scientia damni, riposta su elementi presuntivi, laddove lo stato di insolvenza delle due società amministrate dal figlio non solo è anteriore all’atto dispositivo, ma anche presumibilmente noto ad essi per il rapporto di stretta parentela e convivenza con il debitore principale.
L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, dovendo ritenersi a titolo gratuito, è soggetto all’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, primo comma, n.1), cod. civ. ove sussista un pregiudizio arrecato ai creditori e non sia dimostrato che l’atto abbia una diversa causa giustificativa. Sicché, quando l’atto di disposizione del fideiussore è a titolo gratuito e incida negativamente sulla garanzia patrimoniale generica costituita dal patrimonio del debitore, ex art. 2740 cod. civ., risultando successivo al sorgere dell’accreditamento fatto dal creditore al debitore principale garantito, si realizza la condizione inerente all’esistenza di un concreto pregiudizio per agire in revocatoria, salvo che il debitore dimostri che l’atto non costituisca un effettivo pregiudizio e abbia una sua propria causa giustificativa.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie posta all'attenzione della S.C. veniva in considerazione il caso di chi, essendosi costituito fideiussore in favore di un istituto di credito che aveva finanziato una società, successivamente costituiva un fondo patrimoniale, il cui vincolo investiva l'intera sostanza immobiliare dei cui erano titolari i disponenti. La situazione di insolvenza della società, tale già manifestatasi in un tempo precedente la costituzione della garanzia fidejussoria, faceva il paio con la considerazione della natura dei rapporti tra debitore principale e garanti. Infatti questi ultimi erano il padre e la madre dell'amministratore della società insolvente e non potevano non conoscere la situazione economica di quest'ultima. Non può non seguire la revoca dell'atto: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 21938/2014.

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