Fondo patrimoniale e azione revocatoria ordinaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21938 del 16 ottobre 2014)

La costituzione di un fondo patrimoniale può essere dichiarata inefficace, nei confronti dei creditori, a mezzo di azione revocatoria ordinaria, in quanto rende i beni conferiti aggredibili solo a determinate condizioni (art. 170 c.c.), così riducendo la garanzia generale spettante ai creditori sul patrimonio dei costituenti; dall'altro, la omessa verifica, da parte della Corte di merito, delle condizioni cui l'art. 170 c.c. subordina l'azione esecutiva sui beni del fondo non appare affatto decisiva, atteso che oggetto della causa è un'azione revocatoria, non già un'azione esecutiva sui beni conferiti nel fondo de quo, sì che l'esame svolto dalla corte di merito è stato rettamente circoscritto alla valutazione della sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 2901, comma 1, n. 1 cod. civ. per l'accoglimento dell'unica azione effettivamente esercitata dalla creditrice.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il creditore, ancorchè consapevole dell'estraneità del debito in riferimento alla conduzione del menage familiare, aveva proposto azione revocatoria ordinaria avverso la costituzione del fondo. Esso infatti aveva sottratto i beni sottopostivi alla garanzia patrimoniale generica che aveva costituito la base per la concessione del credito a società della quale il ricorrente era socio nonchè amministratore. Tale società era stata infatti affidata in conseguenza del rilascio di garanzia fidejussoria rilasciata proprio dal socio amministratore.
Insomma: il garante di una società può ben vedersi revocata la costituzione del fondo patrimoniale in conseguenza del venir meno o dell'attenuazione della forza di tale garanzia generica.

Aggiungi un commento