Fondo patrimoniale. Litisconsorzio necessario di entrambi i coniugi. (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 11124 del 28 aprile 2021)

In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di fondo patrimoniale quanto all'eventus damni, è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore e - trattandosi di costituzione in fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito -, quanto alla cd. scientia damni, è sufficiente la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo.
Nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Due sono i punti rilevanti messi a fuoco dalla S.C. con la pronunzia qui in esame. Il primo è costituito dall'apprezzamento dell'eventus damni. A tal fine risulta sufficiente la semplice sottoposizione al vincolo di cui al fondo, a meno che non sia data la prova da parte del debitore dell'esistenza di cespiti aggredibili di valore tale da permettere il soddisfacimento dei crediti. Il secondo aspetto rilevante è costituito dall'affermazione della necessità che sia presente nel giudizio anche il coniuge che, pur non debitore nè titolare del bene ricompreso nel fondo, comunque è beneficiario dei relativi effetti.

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