Codice Civile art. 1153


SEZIONE II Del possesso di buona fede di beni immobili (EFFETTI DELL'ACQUISTO DEL POSSESSO)
1. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
2. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell' acquirente.
3. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1153"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti