SEZIONE II Del possesso di buona fede di beni immobili (EFFETTI DELL'ACQUISTO DEL POSSESSO) 1. Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
2. La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell' acquirente.
3. Nello stesso modo si acquistano i diritti di usufrutto, di uso e di pegno.