Forma e strumenti pubblicitari (vendita di cose mobili)



La vendita di cose mobili può, in linea generale, essere considerata a forma libera e non soggetta a speciali adempimenti pubblicitari (stante l'analoga funzione svolta latu sensu dal possesso esercitato sul bene, ciò che rileva sia ai sensi del principio di cui all'art. 1153 cod. civ. , sia del conseguente criterio di cui all'art. 1155 cod. civ. ) nota1.

Non sono escluse eccezioni in materia di beni mobili registrati (in relazione ai quali è prevista la formalità della trascrizione presso il P.R.A. per gli autoveicoli e presso analoghi registri per gli aeromobili e per le navi). Aeromobili e navi o galleggianti (di stazza superiore alle 10 tonnellate se a propulsione meccanica e a 25 tonnellate negli altri casi) vedono inoltre l'adozione della forma scritta, ai fini della validità della negoziazione, ai sensi degli artt. 249 e 864 cod. nav..

Per il macchinario industriale il III comma dell'art. 1524 cod. civ. subordina l'opponibilità del patto di riservato dominio alla trascrizione di esso in apposito registro.

Note

nota1

Analogamente Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu- Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p. 280, il quale, tuttavia, sottolinea come in alcuni casi l'atto scritto può essere richiesto non a pena di nullità, bensì soltanto ad probationem. In particolare deve essere provata per iscritto la clausola di esclusiva (art.2596 cod. civ.) e la vendita dei diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, letterarie od artistiche (art.2581, II comma cod. civ. ).
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Bibliografia

  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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