Effetti del possesso




La situazione possessoria è idonea a sortire effetti particolarmente significativi. Relativamente ai beni mobili non registrati l'art. 1153 cod.civ. prevede che colui al quale vengono alienati da chi non ne è il proprietario beni mobili, ne acquista la proprietà mediante il possesso purchè sia in buona fede al momento della consegna e vi sia un titolo idoneo al trasferimento del diritto di proprietà (o di altro diritto reale minore).

L'art. 1155 cod.civ. disciplina inoltre, sulla scorta dell'operatività del principio appena enunciato, il conflitto tra più aventi causa da un medesimo soggetto relativamente all' alienazione di un bene mobile.

Vi sono inoltre norme che regolano l'eventualità in cui, pur essendo il possessore tenuto a restituire il bene (ed eventualmente i frutti) al titolare del diritto, quest'ultimo è tenuto a rimborsare il primo delle spese sostenute (III comma art. 1147 cod.civ., artt. 1148 , 1149 , 1150 , 1151 e 1152 cod.civ.).

Infine un effetto particolare del possesso, congiunto al decorso del tempo, è l'usucapione, vale a dire il mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso protratto per un certo tempo e, talora, di altri requisiti, si produce l'acquisto della proprietà e dei diritti reali di godimento (art. 1158 cod.civ.).

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