Acque sotterranee



Il V comma dell'art. 28 della Legge 36/94 (c .d. "legge Galli", quasi integralmente abrogata per effetto dell'entrata in vigore del "codice dell'ambiente" di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 ) faceva riferimento, per quanto attiene alla disciplina dell'utilizzo delle acque per uso domestico, a quanto disposto dal II comma dell'art. 93 T.U. 1775/33, ponendo una differenza tra risorse idriche superficiali ovvero sotterranee.Queste ultime continuano a rivestire il carattere della demanialità finchè si trovino nel sottosuolo nota1, perdendo tuttavia tale connotazione una volta che affiorino e siano utilizzate a fini di consumo domestico.Permangono invece nella qualificazione di bene pubblico, anche affiorate, qualora siano impiegate per un uso diverso da quello appena considerato. Tale disciplina può reputarsi confermata dalla riscrittura dell'art. 17 del predetto apriT.U.1775/33 effettuata dall'art. 96 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, che comunque vieta derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio, fatto salvo per l'appunto quanto previsto dall'art.93 T.U.1775/33 .

Le acque sotterranee una volta estratte, tornano a rappresentare, dunque, una pars fundi e ad appartenere al proprietario, non tanto per la naturale espansione della proprietà a tutto ciò che si trova sotto la sua superficie e vi è contenuto, bensì a motivo del riconoscimento normativo della naturale destinazione propria di alcuni beni.Pare dunque confermato il venir meno dell'unità della natura demaniale di tutte le risorse idriche esistenti e disponibili ogniqualvolta è possibile in concreto la destinazione dell'acqua a soddisfare le esigenze (di uso domestico) di chi si trova nel godimento del fondo ed abbia realizzato le opere di captazione e di adduzione.

Il carattere della demanialità non sembra più dunque essere connaturato al bene (tutte le acque), come pure si era detto in sede di illustrazione dei concetti generali, bensì all'uso che delle medesime si effettui. In altri termini le acque non sembrano comunque pubbliche in quanto tali, ma in dipendenza delle concrete modalità d'uso, almeno per quanto attiene all'utilizzo domestico nota2 . Così, sul piano concreto, se esiste un ambito familiare e se l'impianto di estrazione è adatto solo per tali bisogni, pare impossibile non qualificare l'acqua, al momento dell'estrazione, come privata (ad esempio si veda l'art. 10, III comma, della L.R. del Piemonte 30 aprile 1996, n. 22).

Egualmente si può dire per quanto attiene ai fabbisogni agricoli autorizzati dalla legge come l'abbeveramento del bestiame (cfr. art. 93 T.U. 1775/33).

Le cose dette rendono evidente la difficoltà di individuare il momento esatto in cui l'acqua non superficiale può essere definita come privata, in quanto suscettibile di appropriazione da soggetti privati.

L'affermazione in base alla quale la natura privata dell'acqua è tale quando essa viene fruita in conformità allo scopo domestico in discorso, suscita l'interrogativo per il caso in cui ci si limitasse all'estrazione dell'acqua, in difetto di utilizzazione per il fine citato.

Dalle osservazioni svolte dovrebbe discendere che cessa, nel momento in cui si realizza l'abuso, inteso come utilizzo dell'acqua non conforme al fine domestico, la qualificazione della risorsa come privata, e che essa riacquisti le proprie caratteristiche di demanialità. Questa situazione determina l'insorgenza di quesiti di difficile soluzione: si pensi all'eventuale alienazione o cessione di tale risorsa nota3.

Soltanto se si dovesse considerare la mera estrazione (indipendentemente dall'utilizzo) criterio determinante per individuare l'insorgenza di un diritto del privato sull'acqua, pur in presenza di un abuso, essa, una volta estratta, rimarrebbe comunque privata.

Occorre segnalare che, accogliendo questa tesi si potrebbero nella prassi riscontrare quegli inconvenienti legati all'estrazione per fini non consentiti o in misura superiore al normale approvvigionamento domestico che determinarono il legislatore a dettare la disciplina in commento. L'appropriazione da parte di un soggetto di un bene demaniale è cosa ben diversa e più grave rispetto alla violazione delle regole di utilizzo di un bene comunque privato.

Note

nota1

Cfr. Poliandri, Le acque sotterranee nella recente normativa sulle risorse idriche, in Dir. giur. agraria e dell'ambiente, 1995, pp.7 e ss..
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nota2

V. Masini, La "decadenza" della proprietà privata delle acque con particolare riguardo agli usi irrigui, in Dir. giur. agraria, 1995, p.671.
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nota3

Gli esempi possono essere molteplici. Ad es., realizza un'ipotesi di appropriazione indebita aggravata chi abusa del proprio impianto di estrazione dell'acqua per usi domestici, per la quantità eccedente il bisogno familiare? Come può inoltre qualificarsi la situazione di colui il quale, dopo essersi realizzata una scorta d'acqua, ad es. tramite un grosso serbatoio, poi successivamente la alieni ad altri? In questo caso sarà venuta meno la destinazione lecita della risorsa e pertanto la cessione sarà invalida? Ovvero sarà valida, ma il compratore dovrà operare una distinzione tra quella lecitamente conservata e quella eventualmente in esubero, che rimane demaniale e pertanto, come visto prima, incedibile? Va inoltre considerato che tali problemi si presentano con maggiore evidenza nei confronti delle acque a fini agricoli. Qui è notevole la mole di acqua estratta e pertanto più rilevante è l'importanza economica della questione. Inoltre si pongono ulteriori perplessità rispetto a quelle riscontrate nei confronti degli usi domestici. Ciò in quanto, in molti casi, è difficile delineare in concreto il fine agricolo, distinguendolo da altri interessi. Ad es., l'imprenditore agricolo che cede una moderata quantità d'acqua ad un altro agricoltore in cambio di servizi agricoli, opera una cessione valida, in quanto permane nel campo di applicazione dell'uso agricolo? E qualora la risposta sia positiva, se, accanto ad acqua legittimamente estratta, cedesse acqua attinta in esubero (pertanto incedibile, con esclusione dell'applicazione dell'art. 1153 cod.civ.), in base a quali criteri potrà il cessionario discriminare i due tipi di acqua?
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Bibliografia

  • MASINI, La "decadenza della proprietà privata delle acque con particolare riguardo agli usi irrigui, Dir. giur. agraria, 1995

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