Configurabilità dell'usucapione abbreviata in relazione a bene culturale




La qualificazione della patologia di cui all'art. 164 del D. Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali) in chiave di inefficacia relativa nota1 potrebbe valere a fondare l'acquisto di un bene culturale per usucapione abbreviata ai sensi dell'art. 1159 cod.civ. , ciò che invece qui si nega (come d'altronde si negava sotto il vigore della previgente normativa) in forza delle argomentazioni che seguono.

Giova, infatti, rilevare che, tra i requisiti necessari affinché si produca l'usucapione abbreviata si rinviene infatti l'idoneità del titolo a trasferire la proprietà del bene. Titolo astrattamente idoneo non è mai un negozio traslativo radicalmente nullo (se non per il fatto di provenire a non domino): deve trattarsi in altri termini di un atto al più annullabile o inefficace ove la mancanza di produzione di effetti non sia la conseguenza di una nullità.

La S.C., in relazione alla problematica in esame, relativamente ad un atto di trasferimento di un bene culturale nullo per violazione dell'art. 61 della Legge 1089/39 (legge già abrogata dall'art. 166 del D.Lgs. 490/99, e la cui abrogazione è stata inoltre disposta dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.L. 200/08) e di successiva rivendita a terzo di buona fede, ha avuto modo dichiarare la inapplicabilità dell'usucapione abbreviata non tanto sotto il profilo della carenza di titolo idoneo, quanto dal punto di vista della impossibilità di configurare una situazione possessoria in capo al subacquirente. Deve infatti notarsi che l'art. 32 legge 1089 del 1939, prevedeva l'espresso divieto per l'alienante di effettuare la tradizione materiale della cosa (Cass. Civ., Sez. I, 4260/92 ). Anche tenuto conto della legislazione oggi in vigore è logico pervenire ad identica soluzione nota2.

Occorre comunque rilevare che l'art.1153 cod.civ. non pare richiedere che la traditio debba riconnettersi ad una condotta necessariamente legittima.

Quid juris per quanto invece attiene ai beni immobili? In questo caso non appare reiterabile l'osservazione appena svolta in relazione all'illegittimità della consegna materiale del bene poiché la consegna non è un elemento della fattispecie acquisitiva. Essa si perfezionerebbe in forza della mera priorità della trascrizione ovvero dell'effetto combinato di questa unitamente ad altri elementi (buona fede, decorso di un certo periodo di tempo). In tal caso, iniziato regolarmente il possesso decennale dalla data della trascrizione, considerato che, nell'ipotesi accennata l'atto, sia per la mancanza d'autorizzazione, sia in esito al difetto della denuncia ai fini dell'esercizio della prelazione dello Stato, non dovrebbe essere ritenuto nullo, bensì efficace fra le parti e privo di effetti soltanto per lo Stato, si potrebbe ipotizzare la sussistenza del requisito dell'idoneità astratta del titolo.

In ogni caso verrebbe comunque a mancare il secondo requisito prescritto per l'usucapione abbreviata: trattandosi, secondo la costruzione qui sostenuta, di negozio comunque produttivo di effetti tra le parti, il soggetto subacquirente acquisterebbe a domino, tale sicuramente essendo l'alienante. Donde comunque l'impraticabilità della fattispecie normativa ex art. 1159 cod. civ. .

Una volta esclusa l'operatività di detta fattispecie acquisitiva, rimane salva tuttavia la possibilità di un acquisto per usucapione ordinaria ventennale. L'applicazione dell'art.1158 cod.civ. infatti è semplicemente subordinata all'assenza, nel possesso instauratosi, della clandestinità e della violenza nonché del decorso del tempo.

Note

nota1

Come già si poteva sostenere per la nullità di cui all'art.135 del t.u. 490/99 ( ex art. 61 della Legge 1089/39) dal quale la nullità in parola trae origine.
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nota

nota2

La questione era ancora più nettamente risolvibile nel senso indicato in esito all'emanazione del t.u. del 1999 il cui art. 122 faceva divieto di operare la consegna del bene culturale soggetto a prelazione in pendenza del termine di cui al I comma dell'art. 60 (vale a dire i due mesi a far tempo dall'atto di alienazione ovvero dalla denunzia che intervenga tardivamente, dunque successivamente ai trenta giorni dall'atto) addirittura comminando la sanzione penale della reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000. Attualmente un meccanismo sanzionatorio analogo è previsto dall'art.173 del Codice . Ancora analoga sanzione era ed è prevista per la stipulazione di atto in difetto della autorizzazione nei casi in cui è necessaria (cfr. gli abrogati artt. 54 e ss. t.u. 490/99 e gli attuali artt.55 e ss. D.Lgs. 42/04).
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