Disciplina delle cose composte



La figura della cosa composta pone problemi nell'ipotesi in cui le singole cose che la compongono appartengano a proprietari diversi, con particolare riferimento al caso in cui essa venga alienata a terzi che ignorino tale condizione giuridica.

Consideriamo innanzitutto il rapporto che si pone tra i diversi proprietari delle singole cose:

  1. la regola base nel caso in cui il tutto (la cosa composta) sia una cosa mobile (per es., un'automobile), è che il proprietario di un singolo elemento (per es., del motore) può rivendicarlo, quando possa intervenire la separazione di esso in difetto di notevole deterioramento (art. 939 cod.civ. );
  2. nel caso appena prospettato quando, al contrario, la separazione produrrebbe un deterioramento notevole del bene, la proprietà della cosa composta diventa comune in proporzione del valore delle cose spettanti a ciascuno (art. 939, n.1, cod.civ. );
  3. quando tuttavia una delle cose si può considerare come principale o è di molto superiore per valore, il proprietario della cosa (composta) principale acquista la proprietà dell'intero (unione o commistione). Il tutto ovviamente salvo il risarcimento del danno (in caso di colpa grave) o l'indennizzo nota1;
  4. se la cosa composta consiste in un immobile, entra in gioco il principio dell'accessione e, conseguentemente le singole cose divengono di proprietà del titolare del suolo, salvo il ristoro connesso all'indennizzo o al risarcimento (artt. 935 e ss. cod.civ.) nota2.

Come detto, il problema più rilevante consiste nell'opponibilità ai terzi della situazione non omogenea della titolarità delle cose dedotte nella cosa composta:

  1. nel caso di beni immobili il principio di accessione vale a risolvere ogni questione, secondo quanto già esposto;
  2. nel caso d'un bene mobile registrato (per es., un'automobile), il proprietario dei pneumatici, che potrebbe rivendicarli dal proprietario dell'automobile, non potrebbe tuttavia esercitare con successo l'azione nei confronti di chi avesse acquistato l'automobile in buona fede (vale a dire non conoscendo l'altrui proprietà dei pneumatici), a meno che questa sua proprietà non risultasse da scrittura avente data certa anteriore all'acquisto.
E' possibile in proposito fare applicazione in via analogica della regola, dettata in tema di rapporto pertinenziale, ma applicabile anche nell'ambito della cosa composta, ove la connessione tra le cose si manifesta con una forza sicuramente superiore.
L'art. 819 cod.civ. dispone infatti che i diritti dei terzi sulle pertinenze (essendo la cosa principale un bene immobile o un bene mobile iscritto in pubblici registri), non possono essere opposti ai terzi di buona fede se non risultino da scrittura avente data certa anteriore (all'acquisto del terzo).
Dunque nell'esempio fatto l'acquirente della cosa composta acquisterebbe anche i pneumatici e ciò avverrebbe a titolo derivativo, in forza della regola della composizione della cosa, senza che vi fosse bisogno della consegna del bene ex art. 1153 cod. civ. , essendo il caso in esame al di fuori del novero degli acquisti a non domino nota3;
  1. per quanto riguarda i beni mobili non registrati il principio possesso vale titolo ed il corrispondente eventuale acquisto a non domino valgono a coprire le ipotesi di conflitto tra avente causa da chi fosse soltanto parzialmente proprietario della cosa composta e il proprietario di parte della medesima.
Da ultimo occorre distinguere tra la cosa composta ed un semplice insieme di cose semplici, non incorporate le une nelle altre(Cass. Civ. Sez. III, 593/76 ).

Note

nota1

Si confronti, tra gli altri, Tabet-Ottolenghi-Scaliti, La proprietà, in Giur. sist. civ. e comm., Torino, 1981, pp.928 e ss..
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nota2

V. Paradiso, L'accessione al suolo, Milano, 1994.
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nota3

Analogo parere viene espresso dal Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.133.
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Bibliografia

  • PARADISO, L'accessione al suolo, Milano, 1994
  • TABET-OTTOLENGHI-SCALITI, La proprietà, Torino, Giur. sist. civ. e comm., 1981


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