Il possesso nell'usucapione



Elemento base, indispensabile al fine di ritenere verificato l'effetto acquisitivo proprio dell'usucapione, è il possesso (che deve manifestarsi come ininterrotto e corrispondente all'esercizio del diritto dominicale o, comunque, di un diritto reale: cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II, 2043/2015; Cass. Civ., Sez. II, 17459/2015) E' dunque irrilevante il compimento di atti che potrebbero concretizzare l'esercizio del diritto di proprietà da parte di chi sia mero detentore (come ad esempio il comodatario: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 18352/13), in difetto di situazioni che integrino la mutazione della detenzione in possesso (Cass. Civ., Sez. II, 21726/2019; Cass. Civ., Sez. VI, 7207/12; Cass. Civ. Sez.III, 26610/08). Deve anche essere distinto il possesso (che come tale deve essere connotato da pienezza ed esclusività) da situazioni ambigue, in cui la condotta materiale tenuta da chi fruisce il bene può essere giustificata semplicemente dalla mera tolleranza del proprietario del bene (Cass. Civ., Sez. II, ord. 1796/2022; Cass. Civ., Sez.II, 10894/13) ovvero da situazioni non corrispondenti alla titolarità di un diritto reale (Cass. Civ., Sez. VI-II, 2043/2015). Si veda Cass. Civ., Sez. II, 16371/2015 che assume l'elemento cronologico quale elemento indiziario per discernere tra tolleranza e possesso ad usucapionem.

Il possesso può essere connotato da una varietà di qualificazioni che traggono origine ora dalle modalità con le quali esteriormente viene esercitato, ora da caratterizzazioni psicologiche attinenti alla sfera del possessore.

Si distingue così un possesso di buona o di mala fede, un possesso pacifico o violento, palese o clandestino.

Quanto all'oggetto, il possesso può appuntarsi tanto su beni immobili, quanto su beni mobili (registrati o meno) o anche su universalità di mobili nota1 .

Sotto un primo profilo il possesso non deve essere vizioso, vale a dire che non deve essere né violento (acquisito in esito ad una condotta violenta, coartatrice) né clandestino (cioè non reso palese dal possessore) al fine di risultare idoneo ad usucapionem.

L'ordinamento non può tutelare, sia pure indirettamente, sancendo cioè una modalità acquisitiva della proprietà per il tramite dell'usucapione, gli acquisti avvenuti con violenza o in maniera occulta. Ciò significherebbe legittimare condotte aggressive o fraudolente nei rapporti tra i privati.

Cessata la violenza o la clandestinità, colui che ha subito una privazione del possesso può agire per ottenerne il ricupero. Qualora egli omettesse di agire, questa tolleranza nota2 relativa ad un possesso altrui ormai privo delle connotazioni della violenza e della clandestinità potrebbe ben fondare un acquisto per usucapione. Per questo motivo l'art. 1163 cod.civ. prevede che il possesso, benché acquistato in modo violento o clandestino, giova per l'usucapione a far tempo dalla cessazione della violenza o della clandestinità. Ovviamente il tempo funzionale a coltivare il giudizio non deve essere calcolato: così se è stato impugnato il contratto per frode alla legge l'acquirente il cui titolo sia stato dichiarato nullo non può certo giovarsi dell'usucapione che pretenderebbe essere maturata nel frattempo (Cass. Civ. Sez. II, 33435/2019).

Venendo a considerare l'elemento psicologico della buona o della mala fede, è possibile, sia pure riassuntivamente, salvo l'esame che concernerà le singole fattispecie, riferire quanto segue.

  1. Le ipotesi di usucapione ordinaria non richiedono la buona fede nota3 del possessore, intesa come ignoranza di ledere l'altrui diritto e correlativo convincimento di esercitare un diritto proprio, bensì la mera non viziosità del possesso ex art.1163 cod.civ., la quale, come riferito, consiste nel non derivare la situazione possessoria da una situazione di violenza o clandestinità.

Quando il possesso viene conseguito in buona fede nota4 (stato soggettivo che va posto in relazione al titolo idoneo, nel senso che l'avente causa a non domino è persuaso di acquistare invece dal vero titolare del diritto), possono darsi fondamentalmente due ipotesi:
  1. nella concorrenza di ulteriori elementi, quali la sussistenza un titolo per sé idoneo al trasferimento (vale a dire un titolo in tutto per tutto valido ed efficace se si eccettua il difetto di titolarità in capo all'alienante del diritto negoziato) e l'eventuale trascrizione , trattandosi d'immobili, l'usucapione si compie (per gli immobili e le universalità di mobili) nel termine di dieci anni , che decorrono per gli immobili dalla data della trascrizione; trattandosi di mobili registrati nel termine di tre anni pure dalla data della trascrizione( mentre per i mobili non registrati vige il differente principio possesso vale titolo, in forza del quale il possesso di buona fede con un titolo idoneo benché inefficace ne produce l'acquisto immediatamente: art. 1153 cod.civ.);
  2. in difetto dei requisiti di cui sopra si ricade nelle ipotesi di usucapione ordinaria.

Quando invece il possesso è di mala fede , purché sia cessata l'eventuale violenza o clandestinità dell'acquisto, l'usucapione si compie in tutti i casi (trattasi di mobili o d'immobili, d'universalità di mobili o di mobili registrati) col decorso di venti anni dalla consecuzione del possesso (ovvero dalla cessazione della clandestinità o violenza): artt. 1158, 1160, I comma e 1161, II comma, cod.civ..

Dal punto di vista cronologico il riferimento temporale di cui sopra non basta. Occorre anche che il possesso sia continuo. Non gioverebbe dunque un possesso che fosse interrotto (es., per il tramite dell'assunzione di un'iniziativa giudiziaria (eventualmente da intraprendersi ad opera del curatore quando il proprietario fosse stato dichiarato fallito: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 15137/2021), dovendosi tuttavia precisare che una mera domanda di divisione non gioverebbe: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 6785/2014), anche se a tal riguardo occorre distinguere tra servitù continue e discontinue. In ogni caso giova rilevare come l'assenza di continuità possa anche dipendere dall'insussistenza di quel potere di disposizione in cui si concreta il possesso: così se per mera tolleranza il vicino mi consente di passare dal portone che tuttavia egli chiude a chiave nelle ore notturne, va addirittura esclusa una situazione possessoria e, conseguentemente l'acquisto per usucapione di una servitù di passaggio (Cass. Civ., Sez.II, 7219/13). Non sono idonee a interrompere il possesso neppure iniziative come la messa in mora, una diffida ovvero l'atto di alienazione del bene che il proprietario faccia vendendo ad un terzo (Cass. Civ., Sez. II, 20611/2017).

Note

nota1

Sicuramente non usucapibili sono l'eredità (pur essendolo i singoli beni ereditari) nonchè i beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato.
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nota2

Occorre qui ribadire che gli atti compiuti con l'altrui tolleranza (intendendosi per tolleranza un atteggiamento di condiscendenza del proprietario a fronte di limitati e saltuari atti di ingerenza altrui), sono inidonei all'acquisto del possesso. Cfr. Patti, Tolleranza ( atti di ), in Enc. dir., p.701, e Profili della tolleranza nel diritto privato, Napoli, 1978.
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nota3

Per i Romani la buona fede costituiva invece un elemento necessario per l'acquisto in forza di usucapione. Cfr. Gaio , Inst. 2.43:" rerum usucapio nobis competit, quae non a domino nobis traditae fuerint. si modo eas bona fide acceperimus, cum crederemus eum qui traderet dominum esse ".
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nota4

La buona fede deve sussistere al momento della presa di possesso del bene. Secondo alcuni Autori quest'ultimo requisito dovrebbe sussistere al tempo della trascrizione del titolo (ovviamente in tema di diritti reali su beni immobili), ordinariamente successiva alla presa di possesso del bene. Ciò in quanto la formalità concorrerebbe al perfezionamento della fattispecie acquisitiva. In realtà bisogna tener presente che il contratto è perfetto, valido ed anche produttivo dei suoi effetti sostanziali anche se non viene trascritto. La trascrizione è requisito di opponibilità dell'atto (tra l'altro non per tutti i terzi, bensì soltanto in relazione all'eventuale ulteriore subacquirente rispetto allo stesso autore) e non ha natura costitutiva, bensì semplicemente dichiarativa. Sulle opposte teorie si confrontino Gazzoni, La trascrizione immobiliare, I, in Comm.cod.civ. diretto da Schlesinger (Artt. 2643-2645 bis ), 1998; Comporti, Usucapione, Diritto civile, in Enc. giur. Treccani.
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Bibliografia

  • COMPORTI, Usucapione, I) Diritto civile, Enc. giur. Treccani, XXXII
  • GAZZONI, La trascrizione immobiliare (Artt. 2643-2645-bis), Comm. cod. civ. diretto da Schlesinger , vol. XII, 1998
  • PATTI, Tolleranza (atti di), Enc. dir.

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