Possesso di buona fede



Il possesso di buona fede viene considerato dalla legge meritevole di una particolare protezione.

Per buona fede possessoria si intende il ragionevole convincimento di un soggetto, peraltro non giuridicamente fondato, di esercitare il potere sulla cosa nella propria qualità di titolare del corrispondente diritto soggettivo. A tal fine l'art. 1147 cod.civ. stabilisce che è possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l'altrui diritto nota1. Ad esempio Tizio transita su un fondo utilizzando un ponte ed altre strutture visibili ed esteriori idonee a consentire il passaggio, in quanto è convinto di essere titolare del diritto di servitù (in effetti insussistente) sull'appezzamento di terreno del vicino. In tanto si parla di buona fede possessoria, in quanto comunque la situazione possessoria non corrisponde al diritto soggettivo.

Così chiarito un concetto altrimenti poco perspicuo, giova rilevare che, in relazione al reale ed effettivo titolare del diritto soggettivo il cui contenuto corrisponde al potere concretamente esercitato, diviene irrilevante la definizione quale possessore di buona fede.

Colui che, al contrario, possiede una cosa, pur in difetto della corrispondente situazione giuridica soggettiva attiva, può essere considerato possessore di buona fede soltanto se ignora le lacune relative al proprio titolo acquisitivo, addirittura fino al punto che questo può concretamente mancare (Cass. Civ. Sez. II, 8918/91 ), purchè la sua ignoranza non dipenda da colpa grave (art. 1147 cod.civ.). Questo requisito vale a temperare una concezione meramente psicologica della buona fede, intesa cioè come semplice ignoranza cagionata dall'errore; quando infatti il soggetto fosse erroneamente convinto di non ledere l'altrui diritto per grossolana difettosità di conoscenza, non potrebbe definirsi in buona fedenota2.

La buona fede risulta produttiva di rilevanti effetti acquisitivi (ulteriori ed in via anticipata rispetto a quelli che si verificano in esito al compimento dell'usucapione ordinaria) quando sia congiunta ad un titolo astrattamente idoneo al trasferimento di un diritto. Con la locuzione "titolo", si vuole significare l'esistenza di un fatto avente natura giuridicamente appropriata, seppure in astratto, a produrre l'effetto di costituire o di trasferire il diritto posto a base del potere in cui si sostanzia il possesso nota3. Talvolta occorre che del titolo sia data la necessaria pubblicità nelle forme di legge: si pensi alla trascrizione per quanto attiene agli acquisti relativi a diritti reali immobiliari.

A ben guardare, la qualifica di possessore di buona fede è legata alle circostanze in cui matura l'acquisizione del possesso. Se si può dire che il soggetto si sia comportato diligentemente e prudentemente, può essere definito come possessore di buona fede, diversamente si deve ritenere che egli sia possessore di mala fede. Se, ad esempio, Tizio acquista un'autoradio da un soggetto ad un prezzo eccessivamente basso in una situazione in cui appare verosimile o addirittura probabile che essa costituisca provento di furto, è difficile immaginare che il possesso di Tizio, ancorchè fondato su un titolo in astratto idoneo a far conseguire il diritto (vendita), possa essere qualificato di buona fede.

Spesso si parla di titolo astrattamente idoneo con riferimento ad un atto in sè e per sè adeguato a procurare l'effetto giuridico per il quale viene posto in essere, titolo tuttavia inefficace in quanto proveniente da un soggetto non legittimato a disporre del diritto medesimo perchè non titolare del diritto stesso.

E' questo il tema dei c.d. acquisti a non domino, ossia dei titoli acquisitivi provenienti da soggetti che non sono titolari di quanto viene alienato. Si vedrà in sede di disamina del tema specifico a quali condizioni l'ordinamento eccezionalmente tutela la buona fede degli aventi causa (cfr. artt. 1153 , 1159 e 1159 bis cod.civ.) nota4.

Giova da ultimo rammentare che, nella materia in esame, la buona fede è oggetto di una presunzione juris tantum, dunque vincibile da colui che la contesta (art. 1147 cod.civ.) nota5.

Note

nota1

Così Masi, Il possesso, la nuova opera e il danno temuto, in Trattato dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.478.
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nota2

Cfr. Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, Istituzioni di diritto civile, Genova, 1979, p.363; Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.766; Mengoni, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975, p.319.
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nota3

Si veda, tra gli altri, Greco, Del possesso; Della denunzia di nuova opera e di danno temuto, in Comm. cod. civ., vol. III, Torino, 1968, p.430.
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nota4

Montel, Il possesso, Torino, 1956, p.194; Bigliazzi Geri-Breccia-Busnelli-Natoli, op.cit., p.378.
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nota5

Si confrontino Montel-Protettì, Possesso e azioni possessorie nella giurisprudenza, in Racc. sist. giur. comm., diretta da Rotondi, Padova, 1970, p.276; Greco, op.cit., p.403.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GRECO, Del possesso; Della denunzia di nuova opera e di danno temuto, Torino, Comm.cod.civ., III, 1968
  • MASI, Il possesso e la denuncia di nuova opera e di danno temuto, Tratt. Rescigno, VIII, 1982
  • MENGONI, Gli acquisti a non domino, Milano, 1975
  • MONTEL, Il possesso, Torino, 1956
  • MONTEL PROTETTI, Possesso e azioni possessorie nella giurisprudenza, Padova, Racc.sist.giur.comm. diretta da Rotondi, 1970

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