La
caparra confirmatoria (art.
1385 cod. civ. ) consiste nella
dazione di una somma di denaro o altra quantità di cose fungibili, che viene conferita da una parte all'altra all'atto della conclusione del contratto nota1.Ordinariamente la consegna della caparra interviene nel momento del perfezionamento del vincolo contrattuale (cfr. Cass. Civ., Sez. II,
10056/13 dovendosi peraltro escludere che in tal caso scattino immediatamente i relativi effetti), ma non è preclusa la fissazione di un diverso tempo, purché anteriore a quello fissato per la corresponsione del prezzo o la conclusione del contratto definitivo (
Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 35068 del 29 novembre 2022). In questo caso infatti essa perderebbe ogni funzione venendosi a confondere con un adempimento eventualmente anticipato (Cass. Civ. Sez. II,
5644/95). Delicato è il discrimine rispetto al mero acconto, con rilevanti conseguenze anche a livello tributario (con speciale riferimento alla corresponsione dell'IVA, sussistendone, ovviamente, i presupposti soggettivi in capo all'alienante: cfr. Cass. Civ., Sez. V,
5982/2014).
Caratteristica fondamentale della caparra è costituita dalla
consegna materiale di quanto ne sia l'oggetto: in altri termini occorre la
traditio (Cass. Civ. Sez. II,
2870/78. Cosa riferire quando venga in esame la consegna di un
assegno bancario che non venga in concreto incassato dal prenditore? La caparra risulta comunque efficace: si veda
Cass. Civ. Sez. II, ord. 34641/2022, nonché, per l'ipotesi in cui fosse il prenditore del titolo a risultare inadempiente, Cass. Civ., Sez. II,
17127/11.
La caparra confirmatoria ha finalità in senso ampio rafforzativa del vincolo obbligatorio
nota2, come emerge dall'esame delle vicende contrattuali successive alla consegna di quanto ne è oggetto
nota3.
Sottoponiamo ad analisi le varie eventualità che possono seguire alla dazione della caparra confirmatoria.
- La parte che ha conferito la caparra risulta adempiente (ma si veda, per l'ipotesi di condotta parzialmente inadempiente, Cass. Civ., Sez. II, 13241/2019): l'altra parte potrà imputarla in conto prezzo ovvero restituire quanto ne è l'oggetto;
- la parte che ha conferito la caparra risulta inadempiente: l'altra parte ha la possibilità di trattenere quanto oggetto di caparra e recedere dal contratto nota4. Una volta che tale diritto di recesso sia stato legittimamente esercitato (e non certo in base ad una mera condotta silente: cfr. Cass. Civ., Sez. II, 3970/13), ovviamente il contratto è sciolto (senza che neppure il curatore fallimentare del promissario acquirente possa far valere il diritto ex art. 72 l.f. di sciogliersi dal contratto per domandare la restituzione della somma versata: cfr Cass. Civ., Sez. II, 3728/11). Non potrebbe in ogni caso la parte non inadempiente pretendere di tratterene la caparra e, contemporaneamente, instare per il risarcimento del maggior danno (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 32727/2023);
- la parte che ha percepito la caparra risulta inadempiente: l'altra parte può esigere il doppio di quanto versato a titolo di caparra e recedere dal contratto (es. per mancata definizione delle irregolarità urbanistiche del bene entro il termine previsto: Tribunale di Milano, Sez. IV, 4745/2015). Va osservato come dal momento del recesso vengano meno le eventuali condizioni che legittimavano la detenzione di un bene (es.: un immobile promesso in vendita con consegna anticipata) di modo che da tale momento risulta comunque dovuta l'indennità per l'occupazione (cfr. Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 28218/2021). Si deve notare che questo meccanismo non preclude l'azione di adempimento o quella intesa ad ottenere la risoluzione del contratto né quella per ottenere il risarcimento del danno, risarcimento che avverrà secondo le regole generali (Cass. Civ., 944/92). Le opzioni da ultimo riferite sembrerebbero porsi come alternative rispetto alla facoltà di recesso coniugata con quella di trattenere ovvero di chiedere il doppio della caparra nota5 (in questo senso cfr. Cass. Civ. Sez.III, 18850/04). Il rimedio di cui all'art.1385 cod.civ. si palesa, in particolare, non compatibile con quello (artt. 1453 e 1455 cod.civ.) che si sostanzia nella domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno secondo le regole generali (Cass. Civ. Sez.II, 13339/06). E' stato comunque deciso nel senso della possibilità per il contraente non inadempiente, dopo aver invano diffidato la controparte ad adempiere ed aver successivamente introdotto un giudizio volto ad accertare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto, di domandare semplicemente il versamento di una somma doppia rispetto alla caparra versata (Cass. Civ. Sez. I, 319/01). Da ultimo la S.C. è intervenuta sul punto. Le S.U. hanno infatti ribadito l'inammissibilità di trasformare nel corso del processo l'azione risolutoria in azione volta a disciplinare le conseguenze di un recesso che, inevitabilmente, postulerebbe la vigenza del contratto. Proposta dunque l'azione di risoluzione, non sarà più possibile domandare la ritenzione della caparra, la quale presuppone l'esercizio del diritto di recedere dal contratto (Cass. Civ. Sez. Unite, 553/09). Pure all'esito di tale decisione è stato comunque ribadito l'orientamento già espresso: quando la diffida ad adempiere non sia accompagnata dalla comminatoria del risarcimento integrale del danno subito, risulta praticabile la concorrente applicazione del meccanismo della caparra confirmatoria (Cass. Civ., Sez. III, 2999/12).
Occorre altresì osservare che non costituisce domanda nuova la proposizione, in grado di appello, dell'azione di recesso promossa
ex 1385 cod. civ. anche quando in primo grado si fosse dato impulso alle azioni ordinarie di adempimento o di risoluzione del contratto (Cass. Civ. Sez. II,
1160/96).
Valgono pur sempre, anche al fine di verificare la legittimità dell'esercizio del diritto di recesso attribuito dalla caparra, le norme dettate in tema di inadempimento delle obbligazioni ed intese a vagliare la gravità della condotta inadempiente (Cass. Civ.,Sez.II,
398/89), con speciale riferimento al sindacato relativo alla non scarsa importanza della stessa (Cass. Civ., Sez.VI,
409/12).
Cosa riferire nell'ipotesi in cui il mancato adempimento della parte promittente alienante sia riconducibile ad impossibilità sopravvenuta, dunque non qualificabile come inadempimento? In tal caso la domanda di corresponsione del doppio della caparra non preclude che si decida nel senso della semplice restituzione della stessa (
Cass. Civ. Sez. II, 21262/2020).
Note
nota1
Anche se nulla osta a che si possa prevedere una caparra reciprocamente consegnata da entrambi i contraenti: D'Avanzo, voce Caparra, in N.mo Dig.it., p. 895 e Distaso, I contratti in generale, in Giur.sist.civ. e comm., diretto da Bigiavi, Torino, 1966, p. 797.
top1nota2
In questo senso la caparra si presenta come accessoria ad una fattispecie negoziale principale, la cui nullità trascina con sé anche la nullità della caparra (Trimarchi, voce Caparra, in Enc. dir., p. 193).
top2nota3
Si tratta del principale effetto (Scognamiglio, Contratti in generale, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso-Santoro Passarelli, Milano, 1961, p. 147) svolto dalla caparra. Sono state avanzate ulteriori teoriche che riconoscono altre finalità alla caparra confirmatoria. Secondo alcuni (D'Avanzo, op. cit., p. 894) essa assolverebbe a funzioni probatorie dell'avvenuta stipulazione del contratto; per altri (Distaso, op. cit., p. 793) rappresenterebbe una anticipata e parziale esecuzione della prestazione convenuta. Per altri ancora si darebbe vita ad una sanzione contrattuale (Marini, voce Caparra, in Enc. giur. Treccani, p. 1).
top3nota4
Questo potere di trattenere la caparra consegnata mostrerebbe, a giudizio di parte della dottrina (Bozzi, voce Caparra, in N.Dig.it., p. 791 e Sacco-De Nova, Il contratto, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, vol. X, Torino, 1982, p. 308), anzitutto una diversa ed ulteriore funzione di garanzia dell'obbligazione svolta dalla caparra.
top4nota5
Così Trimarchi, op. cit., p. 200; Distaso, op. cit., p. 802 e Scognamiglio, op. cit., p. 148.Nell'ipotesi in cui il contraente non inadempiente preferisca agire in base ai rimedi ordinari della risoluzione per inadempimento e del conseguente risarcimento del danno la caparra dovrà invece essere restituita, venendo meno la giustificazione della corresponsione della stessa. L'eventuale trattenimento della caparra da parte del predetto contraente che l'abbia ricevuta e che agisca successivamente in forza delle citate azioni potrebbe tuttavia rinvenire fondamento nella garanzia della pretesa risarcitoria (Cass. Civ. Sez. III,
11356/06).
top5Bibliografia
- BOZZI, Caparra, N.Dig.it., II, 1937
- D'AVANZO, Caparra, N.sso Dig. it., II, 1958
- DISTASO, I contratti in generale, Torino, Giur.sist.civ. e comm. dir. Bigiavi, 1966
- MARINI, Caparra, Enc.giur.Treccani, V
- SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. Rescigno, X, 1982
- SCOGNAMIGLIO, Contratti in generale, Milano, Trat.dir.civ. dir. Grosso Santoro Passarelli, 1961
- TRIMARCHI, Caparra, Enc.dir., VI, 1960
Voce correlata in diritto tributario
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