Ai sensi dell'art.
1512 cod.civ. viene prevista l'eventualità in cui
la parte venditrice abbia garantito per un tempo determinato il buon funzionamento della cosa venduta. Vengono in esame a questo proposito soprattutto beni mobili inconsumabili, ancorchè deteriorabili, destinati ad essere utilizzati numerose volte. Secondo un'opinione
nota1 la garanzia potrebbe riguardare anche beni immobili e cose consumabili, quali una sostanza o un preparato che debba mantenere inalterate le proprie qualità per un certo lasso di tempo. E' stato tuttavia rilevato come in tal caso venga in esame non già il "funzionamento" (che implica una pluralità di cicli di utilizzo), bensì il fatto che la cosa possieda le qualità promesse (ciò che costituisce l'oggetto di un'autonoma garanzia: cfr. l'art.
1497) cod. civ.
nota2.
Il presupposto della tutela propria della
garanzia di buon funzionamento è la prova dell'intervenuta pattuizione della clausola, del patto che la prevede (Cass. Civ. Sez. II,
3656/88; Cass. Civ. Sez. I,
5114/78). L'accertamento può non porre particolari problemi quando il contratto è stato stipulato per iscritto. Qualora tuttavia si rifletta sul fatto che la garanzia viene per lo più in esame relativamente a beni mobili (es.: macchine industriali, altri manufatti) in relazione ai quali non è previsto ai fini della vendita alcun requisito formale ad substantiam, appare chiara la possibile difficoltà probatoria dell'acquirente che, ad esempio, intenda dar conto del contenuto del contratto di acquisto di una stampatrice concluso verbalmente. Non è inoltre escluso, ai sensi del III° comma della norma in esame, che la garanzia di buon funzionamento discenda, pur in difetto di esplicita pattuizione, direttamente dagli usi (c.d. negoziali)
nota3.
Nonostante l'assenza di una prescrizione normativa in tal senso, per lo più si reputa
nullo o comunque inefficace il patto afferente alla garanzia in esame
quando ad essa non sia stata posta nessuna limitazione temporale (Cass. Civ. Sez. II,
6033/95 )
nota4 .
Il buon funzionamento non potrebbe infatti non essere intrinsecamente assicurato a tempo indefinito. E' stato tuttavia osservato come la sanzione della nullità appaia inadeguata, venendo ad escludere l'operatività della garanzia fin dalla consegna del bene
nota5. Apparirebbe più convincente limitare la vigenza del patto a quella, da ricavarsi interpretativamente, corrispondente al periodo di utilizzo ordinario della cosa, secondo parametri normali.
Dal momento che la garanzia di buon funzionamento si estrinseca in uno strumento di tutela dell'acquirente, si pone il quesito del rapporto tra essa e le ulteriori protezioni che la legge mette a disposizione del compratore (si pensi alla naturale garanzia per i vizi di cui all'
art.1490 cod.civ., alla responsabilità per difetto di qualità promesse o essenziali di cui all'art.
1497 cod. civ. ). Non si può, in questo senso, non ritenere che
essa si affianchi a questi istituti, i quali pertanto ben potranno parallelamente esplicare l'efficacia che gli è propria (Cass. Civ. Sez. III,
5155/81 ; Cass. Civ. Sez. II,
3656/88 )
nota6. E' altresì possibile che l'efficacia della garanzia venga subordinata all'effettivo pagamento del prezzo (Cass. Civ. Sez. III,
208/75 ).
Non è tuttavia da escludersi che, al contrario, venditore e compratore si accordino nel senso che la garanzia di buon funzionamento venga a sostituire quella ordinaria, la quale pertanto sarà posta fuori gioco. La clausola in esame verrà a qualificarsi in chiave di
limitazione della responsabilità, dovendo conseguentemente essere distintamente approvata per iscritto ex
art.1341 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. II,
4474/88 )
Qual è l'
oggetto della garanzia di buon funzionamento? La stessa è volta ad assicurare al compratore che, entro il lasso di tempo stabilito, la cosa verrà riparata o sostituita nell'ipotesi di malfunzionamento. Non viene garantita l'intrinseca durata del bene, in quanto la stessa è già coperta dalla garanzia per i vizi e, soprattutto, dall'
art.1497 cod.civ. , norma che fa riferimento alle qualità essenziali del bene. Una volta che nei tempi stabiliti dalla legge il compratore abbia fatto denunzia del difettoso funzionamento, il giudice, ai sensi del II comma dell'
art.1512 cod.civ. , potrà assegnare un termine affinchè il venditore provveda a sostituire ovvero a riparare la cosa, ripristinandone la funzionalità. In ogni caso la legge fa espressamente salva la possibilità per il compratore di ottenere il risarcimento dei danni. Mentre la sostituzione deve essere fatta con un oggetto eguale, che si trovi cioè nella medesima situazione d'uso, la riparazione deve avere come risultato quello di far conseguire alla cosa la stessa funzionalità propria di un bene privo di difetti. Come già riferito, sarà pur sempre praticabile da parte dell'acquirente la risoluzione del contratto quando la riparazione o sostituzione della cosa siano impossibili ovvero nel caso in cui il venditore sia risultato inadempiente
nota7.
Quanto al
contenuto della garanzia di buon funzionamento è evidente che i costi della riparazione o sostituzione della cosa devono ordinariamente intendersi posti a carico del venditore. Le parti potrebbero avere comunque concordato una differente distribuzione delle spese: è chiaro tuttavia che l'integrale o prevalente imposizione a carico dell'acquirente farebbe perdere alla clausola la propria natura di strumento di tutela di quest'ultimo, sostanziandosi in una clausola di esonero da responsabilità avente natura vessatoria ai sensi del II comma dell'art.
1341 cod. civ. (altresì soggetta alle limitazioni di cui al I comma dell'
art.1229 cod.civ. ).
Quella in esame è considerata un'ipotesi di obbligazione di risultato e, pertanto, mentre al compratore sarà sufficiente dare la prova del mancato funzionamento, il venditore potrà liberarsi dalla sua responsabilità soltanto dando la prova che il cattivo funzionamento è stato causato da fatti sopravvenuti a lui non imputabili (cattivo uso da parte del compratore, fatto del terzo, caso fortuito, ecc.) (Cass. Civ. Sez. I, 5114/78
5114/78; Cass. Civ. Sez. II,
3813/80)
nota8.
L'
art.1512 cod.civ. prevede
un termine decadenziale relativo alla denunzia del difettoso funzionamento della cosa ed uno prescrizionale afferente al diritto dell'acquirente alla riparazione o alla sostituzione del bene . Il tema sarà oggetto di specifica disamina.
Note
nota1
Così Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, vol.VII, Torino, 1972, p.271. V'è invece chi (cfr. S.Romano, Vendita. Contratto estimatorio, in Tratt. dir. civ., diretto da Grosso- Santoro Passarelli, Milano, 1960, p.185, e De Palma, Sulla garanzia di buon funzionamento, in Rass.dir.civ., 1984, p.717), pur ritenendo applicabile la norma anche a beni immobili, ne esclude l'operatività alle cose consumabili.
top1nota2
In questo senso Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Torino, 1991, p.148.
top2nota3
Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.81.
top3nota4
Conforme anche Mirabelli, op.cit., p.149.
top4nota5
Luzzatto, La compravendita, Torino, 1961, p.475.
top5nota6
Cfr.Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p.305.
top6nota7
Rubino, La compravendita, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.883.
top7nota8
La dottrina è concorde nel ravvisare una obbligazione di risultato: per tutti si veda Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.161.
top8Bibliografia
- BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
- CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
- DE PALMA, Sulla garanzia di buon funzionamento, Rass.dir.civ., 1984
- GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
- LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
- LUZZATO, La compravendita, Torino, 1961
- MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
- RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971
- SANTI ROMANO, Vendita. Contratto estimatorio, Milano, Tratt.dir.civ.dir. Grosso-Santoro Passarelli, 1960