Caparra confirmatoria e recesso: necessaria la non scarsa importanza della condotta inadempiente. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 409 del 13 gennaio 2012)

Ai fini della legittimità del recesso di cui all'art. 1385 c.c., come in materia di risoluzione contrattuale, non è sufficiente l'inadempimento, ma occorre anche la verifica circa la non scarsa importanza prevista dall'art. 1455 c.c., dovendo il giudice tenere conto dell'effettiva incidenza dell'inadempimento sul sinallagma contrattuale e verificare se, in considerazione della mancata o ritardata esecuzione della prestazione, sia da escludere per la controparte l'utilità del contratto alla stregua dell'economia complessiva del medesimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia (cfr., nello stesso senso, Cass. Civ., Sez.II 398/1989) non fa altro se non mettere a fuoco l'indispensabilità, ai fini del legittimo esercizio del diritto di recedere dal contratto (trattenendo quanto versato ovvero pretendendo il doppio di quanto versato) assicurato dal congegno della caparra confirmatoria, che il comportamento inadempiente di uno dei paciscenti sia connotato dai caratteri che l'art.1455 cod.civ. prescrive ai fini della risoluzione del vincolo contrattuale

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