Cass. civile, sez. II del 2011 numero 3728 (15/02/2011)




In tema di preliminare di compravendita, comunicata dal promittente venditore la volontà di recedere dal contratto e incamerare la ricevuta caparra confirmatoria, ai sensi dell'art.1385, comma II c.c., e promossa, prima del fallimento del promissario tradens, domanda giudiziale diretta alla declaratoria della legittimità dell'avvenuto esercizio del mezzo di autotutela per reagire all'altrui inadempimento, imputabile e di non scarsa importanza, il sopravvenuto fallimento di quest'ultimo preclude al curatore di paralizzare, attraverso l'esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art.72, comma II del R.D. n. 267/1942, l'emissione di una sentenza, opponibile alla massa dei creditori, che, accogliendo la domanda del promittente, accerti, con effetto ex tunc, l'intervenuta caducazione, già in via stragiudiziale, degli effetti negoziali.

La fattispecie risolutiva perfezionata con la dichiarazione del promittente venditore di cui all'art. 1385 c..c., comma 2, e con la domanda di accertamento della legittimità del recesso e del diritto alla ritenzione della caparra, promossa dal contraente non inadempiente nei confronti del promissario prima della dichiarazione di fallimento, non può essere paralizzata dall'esercizio, da parte del curatore, della facoltà di sciogliersi dal contratto, a norma dell'art. 72, comma 2, L.F.

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