La clausola salvo approvazione della casa e salvo venduto



Nelle vendite effettuate dagli agenti di commercio la proposta contiene sovente la clausola "salvo conferma", "salvo accettazione o approvazione della casa", "senza impegno" o altre equivalenti.

In questi casi si ritiene che colui che agisce si limiti a raccogliere un mero atto prenegoziale, senza concludere il contratto né in nome proprio né in nome dell'imprenditore per cui lavoranota1.

Proprio in quanto fanno difetto poteri rappresentativi, in giurisprudenza prevale l'opinione in base alla quale si tratti di una semplice proposta contrattuale da parte del cliente (per lo più in veste di acquirente), dovendo reputarsi concluso il contratto nel momento in cui il proponente ha notizia della accettazione dell'altra parte (Cass. Civ. Sez. III, 145/77 ; Cass. Civ. Sez. III, 2273/76 ).

In dottrina si è anche evocato l'intervento dell'imprenditore in chiave di ratifica del rappresentato nota2. In realtà, per le cose dette, si deve ritenere che non si tratti di una vera e propria ratifica (art. 1399 cod.civ.) dal momento che non si versa in un'ipotesi di rappresentanza senza poteri: il piazzista non è neppure un rappresentante in senso tecnico, bensì un semplice procacciatore di affari o un mediatore nota3.

In effetti occorre verificare le concrete modalità del singolo caso: in alcune ipotesi il mediatore, come riferito, si limita a facilitare l'incontro tra proposta ed accettazione tra le parti. In altre occasioni invece, l'agente pone in essere una condotta che pare avere i requisiti di una vera e propria proposta contrattuale, sia pure subordinata alla successiva accettazione del venditore.

In quest'ultima eventualità sembra configurabile non già una vendita sottoposta alla condizione sospensiva il cui evento consiste nella prestazione del consenso da parte del venditore, bensì, più appropriatamente, un diritto di recesso rispetto ad un contratto già perfezionato, in relazione al quale si deve pertanto ritenere che chi agisce sia dotato di poteri rappresentativi (Cass. Civ. Sez. III, 4293/80 ) nota4.

In questo senso la clausola non potrebbe sottrarsi ad una valutazione di vessatorietà ai sensi dell'art. 1341 cod.civ..

Note

nota1

Così Bianca, voce Condizioni generali di contratto, in Enc. giur. Treccani, p. 6.
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nota2

In tal senso Luminoso, I contratti tipici e atipici, in Tratt.dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 26.
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nota3

Analogamente Rubino, La compravendita, in Tratt.dir. civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971, p. 48.
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nota4

Auletta, in Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, vol. I, Milano, 1981, p. 3.
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Bibliografia

  • AULETTA, Le condizioni generali di contratto a cura di Bianca, Milano, vol. I, 1981
  • BIANCA, voce Condizioni generali di contratto (dir. civ.), Enc. Giur.Treccani
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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