Cass. civile, sez. II del 2022 numero 34641 (24/11/2022)



La caparra confirmatoria ha una funzione complessa, essendo volta garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte; consente, inoltre, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice e infine contiene una quantificazione preventiva e forfettaria dell'entità del danno derivante dal recesso, cui la parte sia stata costretta a causa dell'altrui inadempimento.
In tal caso, la facoltà di trattenere la caparra è esclusa solo se la parte non inadempiente, in luogo di esercitare il recesso, chieda in giudizio la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno, in applicazione delle regole generali in tema di risoluzione contrattuale.
La clausola che prevede il versamento della caparra costituisce oggetto di un negozio accessorio ma distinto da quello riferisce, che si perfeziona con la consegna del denaro o di altra cosa fungibile, consegna che le parti possono anche differire ad un momento successivo: in tal caso il patto, che ha natura reale, si perfeziona solo con la dazione.
Va però considerato che anche la traditio di un assegno bancario, suscettibile di immediata presentazione per il pagamento, perfeziona il patto accessorio di natura reale, sempre che la consegna, non l'incasso, abbia luogo prima dell’inadempimento.
In tale ipotesi, sono differiti al momento dell'effettiva riscossione solo gli effetti previsti dall'art. 1385 cod.civ.
Il ritardo nell'incasso dell'assegno - allorquando si già verificato l'inadempimento — non fa perdere alla caparra la funzione di liquidazione anticipata del danno, ma impedisce esclusivamente che restino a carico della parte inadempiente gli effetti pregiudizievoli della ritardata presentazione del titolo parte del creditore.

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