Cass. Civ., Sez. II, n. 3728 del 15 febbraio 2011. Contratto preliminare, recesso ed incameramento della caparra da parte del promittente alienante ed esercizio dell'azione di cui all'art.72 l.f. da parte del curatore.

In tema di preliminare di compravendita, comunicata dal promittente venditore la volontà di recedere dal contratto e incamerare la ricevuta caparra confirmatoria, ai sensi dell'art.1385, comma II c.c., e promossa, prima del fallimento del promissario tradens, domanda giudiziale diretta alla declaratoria della legittimità dell'avvenuto esercizio del mezzo di autotutela per reagire all'altrui inadempimento, imputabile e di non scarsa importanza, il sopravvenuto fallimento di quest'ultimo preclude al curatore di paralizzare, attraverso l'esercizio della facoltà di sciogliersi dal contratto ex art.72, comma II del R.D. n. 267/1942, l'emissione di una sentenza, opponibile alla massa dei creditori, che, accogliendo la domanda del promittente, accerti, con effetto ex tunc, l'intervenuta caducazione, già in via stragiudiziale, degli effetti negoziali.
La fattispecie risolutiva perfezionata con la dichiarazione del promittente venditore di cui all'art. 1385 c..c., comma 2, e con la domanda di accertamento della legittimità del recesso e del diritto alla ritenzione della caparra, promossa dal contraente non inadempiente nei confronti del promissario prima della dichiarazione di fallimento, non può essere paralizzata dall'esercizio, da parte del curatore, della facoltà di sciogliersi dal contratto, a norma dell'art. 72, comma 2, L.F.

Commento

(di Daniele Minussi)
In sostanza chi arriva primo meglio alloggia...
Non si possono non condividere la conclusioni della Cassazione in tema di conseguenze del fallimento del promissario acquirente che aveva versato una caparra, risultando poi inadempiente.
Infatti l'intervenuto scioglimento del contratto ad opera del promittente alienante, il quale aveva prima della pronunzia dichiarativa di fallimento agito affinchè fosse riconosciuta la legittimità della propria condotta intesa da un lato a recedere dal contratto, dall'altro a incamerare la caparra, risulta ostativo all'esercizio dell'azione di cui all'art.72 L.F: da parte del curatore. In tanto il curatore potrebbe esercitare la facoltà che la legge gli conferisce in ordine alla liberazione dal vincolo contrattuale, in quanto tale vincolo esista, ciò che non si può dire nella fattispecie in esame.

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