CAPO XIV Della risoluzione del contratto - SEZIONE I Della risoluzione per inadempimento - (RISOLUBILITA' DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO) 1. Nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l' altro può a sua scelta chiedere l' adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. La risoluzione può essere domandata anche quando il giudizio è stato promosso per ottenere l' adempimento; ma non può più chiedersi l' adempimento quando è stata domandata la risoluzione.
3. Dalla data della domanda di risoluzione l' inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione.