Contratto preliminare. Quando il diritto di recesso si intreccia con quello "inadempienti non est adimplendum". (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13241 del 16 maggio 2019)

Il contraente che vuole esercitare il diritto di recesso ex art. 1385 c.c. non deve essere a sua volta inadempiente; l'indagine circa il suo inadempimento deve avvenire tenendo conto del valore della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, sulla base di un criterio di proporzionalità e, dunque, occorre verificare, a seguito di una valutazione complessiva e globale del comportamento delle parti se, per effetto dell'inadempimento del recedente, si sia verificata ai danni della controparte una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale o se, invece, tale alterazione non dipenda dall'inadempimento della controparte.

Commento

(di Daniele Minussi)
La vicenda traeva spunto dalla conclusione di un contratto preliminare di vendita immobiliare avente ad oggetto un terreno edificatorio in relazione al quale doveva essere sviluppato un piano di intervento edilizio da parte della società promittente alienante. Successivamente i promissari acquirenti, i quali avevano versato una caparra confirmatoria, ma non un successivo acconto prezzo, avevano esercitato il proprio diritto di recedere sulla scorta della sopravvenuta conoscenza della impraticabilità di ottenere il risultato pratico pianificato contrattualmente. La S.C. cassa la pronunzia di secondo grado che aveva dato torto ai recedenti sulla scorta del loro inadempimento: infatti esso va valutato (al fine di escludere la legittimità del recesso) alla stregua della condotta della controparte quando anch'essa risulti essere stata inadempiente.

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