Tempo di consegna della caparra (portata da assegno bancario non incassato) e inadempimento del promissario acquirente. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 34641 del 24 novembre 2022)

La caparra confirmatoria ha una funzione complessa, essendo volta garantire l'esecuzione del contratto, venendo incamerata in caso di inadempimento della controparte; consente, inoltre, in via di autotutela, di recedere dal contratto senza la necessità di adire il giudice e infine contiene una quantificazione preventiva e forfettaria dell'entità del danno derivante dal recesso, cui la parte sia stata costretta a causa dell'altrui inadempimento.
In tal caso, la facoltà di trattenere la caparra è esclusa solo se la parte non inadempiente, in luogo di esercitare il recesso, chieda in giudizio la risoluzione del contratto e l'integrale risarcimento del danno, in applicazione delle regole generali in tema di risoluzione contrattuale.
La clausola che prevede il versamento della caparra costituisce oggetto di un negozio accessorio ma distinto da quello riferisce, che si perfeziona con la consegna del denaro o di altra cosa fungibile, consegna che le parti possono anche differire ad un momento successivo: in tal caso il patto, che ha natura reale, si perfeziona solo con la dazione.
Va però considerato che anche la traditio di un assegno bancario, suscettibile di immediata presentazione per il pagamento, perfeziona il patto accessorio di natura reale, sempre che la consegna, non l'incasso, abbia luogo prima dell’inadempimento.
In tale ipotesi, sono differiti al momento dell'effettiva riscossione solo gli effetti previsti dall'art. 1385 cod.civ.
Il ritardo nell'incasso dell'assegno - allorquando si già verificato l'inadempimento — non fa perdere alla caparra la funzione di liquidazione anticipata del danno, ma impedisce esclusivamente che restino a carico della parte inadempiente gli effetti pregiudizievoli della ritardata presentazione del titolo parte del creditore.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia pone una distinzione tra tempo della pattuizione della clausola che prevede la consegna della caparra confirmatoria e tempo della concreta dazione della somma che ne costituisce l'oggetto. La differenza è posta alla base della possibilità di ipotizzare una consegna anche susseguente rispetto alla pattuizione della caparra, qualificata dai Giudici come "negozio accessorio" rispetto a quello principale che va a rafforzare. In questa ipotesi (quella cioè della dazione susseguente) gli effetti propri della caparra sarebbero posticipati fino al momento della consegna effettiva. Questa distinzione introduce il tema pratico sottostante alla controversia. Nell'ipotesi di consegna di assegno bancario non riscosso dalla parte non inadempiente, quid juris? Può ritenersi efficiente la caparra? Positiva la risposta della S.C., sulla scorta della considerazione della suscettibilità del titolo ad essere incassato immediatamente. Ciò che conta, nell'ipotesi, è unicamente che la consegna dell'assegno sia stata fatta prima dell'inadempimento. La conclusione risulta conforme a Cass. civile, sez. II 2011/17127 che assumeva in considerazione l'evento simmetricamente opposto del prenditore del titolo non incassato che successivamente si rendesse inadempiente.

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