Clausole accessorie specifiche



In un certo senso possono essere considerate alla stregua di elementi accidentali anche alcune clausole tipizzate dalle legge ed apponibili ad una generalitá di contratti, con particolare riferimento alla vendita.

Si può fare rinvio alla clausola penale, alla caparra confirmatoria, alla caparra ed alla multa penitenziale, al patto di riscatto, di retrovendita, di retroacquisto, alla clausola risolutiva espressa, a quella che introduce la possibilità di cedere il contratto nonché ad alcune specifiche pattuizioni quali il patto di miglior offerta ( in diem addictio ), quello "salvo approvazione della casa", alla clausola di esclusiva nella somministrazione nota1 ed alla clausola con la quale il venditore garantisce il buon funzionamento della cosa alienata.

Note

nota1

Disputata è la natura giuridica di detta pattuizione. Secondo un'opinione (Corrado, La somministrazione, in Tratt. dir.civ. it., diretto da Vassalli, Torino, 1963, p.203) si tratterebbe infatti non già di una semplice clausola, bensì di un autonomo negozio, sia pure collegato con la somministrazione. In giurisprudenza si è anche parlato di un negozio misto (Cass. Civ. Sez. III, 2718/76).
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Bibliografia

  • CORRADO, La somministrazione, Torino, Tratt.dir.civ. dir. da Vassalli, 1963

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