Efficacia del differimento consensuale della dazione della somma convenuta quale caparra confirmatoria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10056 del 24 aprile 2013)
In tema di caparra confirmatoria, le parti, nell'ambito della loro autonomia contrattuale, possono differirne la dazione, in tutto od in parte, ad un momento successivo alla conclusione del contratto principale, ma, in tal caso, non si producono gli effetti che l'art. 1385, comma II, c. c. ricollega alla consegna, in conformità alla natura reale del patto rafforzativo del vincolo.