Codice Civile art. 1385


CAPARRA CONFIRMATORIA
1. Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all' altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
2. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l' altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l' ha ricevuta, l' altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
3. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l' esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

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