La vendita con riserva di proprietà



La vendita con patto di riservato dominio, detta anche con riserva della proprietà, è contrassegnata dalla divergenza tra il tempo del perfezionamento del contratto di alienazione e gli effetti del trasferimento della proprietà del bene.

L'efficacia traslativa interviene soltanto nel momento in cui l'acquirente ha corrisposto al venditore l'ultima parte del prezzo dovuto, che viene pagato a rate (o anche a credito, in un'unica soluzione differita). La consegna del bene invece si verifica usualmente all'atto stesso della conclusione del contratto di vendita, assumendo contestualmente il compratore i rischi afferenti al perimento della cosa (art. 1523 cod.civ.) nota1.

L'istituto in esame è stato oggetto di una specifica disciplina nel codice vigente, che ha recepito l'elaborazione della prassi precedentemente sviluppatasi, cercando di correggerne gli abusi più macroscopici a danno dell'acquirente, spesso destinatario di pattuizioni dal carattere più o meno marcatamente usurario. Nello stesso tempo è stata approntata una opportuna tutela per l'alienante. Egli permane infatti proprietario del bene anche in esito alla stipulazione della vendita ed alla consegna della cosa che ne è oggetto, mentre il rischio del perimento del bene grava sull'acquirente (non ancora titolare della proprietà di esso) in funzione della materiale disponibilità.

La vendita con patto di riservato dominio ha conosciuto una significativa applicazione nel campo del commercio dei beni mobili durevoli di largo consumo (elettrodomestici, autoveicoli, etc.) qualificati da un prezzo comunque significativo. In questo senso la figura ha avuto l'indiscusso merito di consentire un maggiore sviluppo socioeconomico. Si è così permesso a categorie di consumatori che altrimenti non avrebbero avuto la forza economica di farlo, di poter più rapidamente accedere alla fruizione dei beni. L'industria ha conosciuto un maggior sviluppo, potendo incrementare a ritmi più elevati la propria produzione nota2. E' chiaro tuttavia che un indiscriminato ed eccessivo ricorso allo strumento dell'acquisto a rate può condurre a conseguenze potenzialmente lesive per il consumatore stesso, ogniqualvolta costui non abbia maturato una sufficiente consapevolezza della portata delle proprie scelte, impegnandosi al pagamento di una serie di acquisti che, nel complesso, vengono a gravarne eccessivamente la capacità di rimborso.

E' questa la ragione dell'intervento del legislatore, che si è ripetutamente prodigato, introducendo limiti e prescrizioni in materia. Si consideri ad esempio la Legge 15 settembre 1964 n. 755 (abrogata con la Legge 843/73 ) che ha limitato le vendite rateali di determinati beni (fra cui le autovetture) nota3.

Note

nota1

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.175 ritiene che la previsione del passaggio del rischio al compratore al momento della consegna anzichè a quello del trasferimento del diritto, rappresenta la caratteristica saliente del patto di riserva della proprietà, giustificato, nella sua eccezionalità, "dalla particolare funzione economica del contratto che assicura al compratore il godimento immediato della cosa e lo conduce a trattarla come propria".
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nota2

L'istituto assolve cioè ad un duplice scopo: per il soggetto acquirente svolge una funzione di finanziamento (consentendogli l'acquisto di un bene pur senza rendere indispensabile la relativa disponibilità economica), per il venditore rappresenta una garanzia per il pagamento del prezzo: cfr. Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.138.
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nota3

Analogamente Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.123.
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Bibliografia

  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

Prassi collegate

  • Quesito n. 165-2016/T, Agevolazione prima casa – vendita con riserva di proprietà – cessione contratto
  • Quesito n. 24-2010/T, Imposta di registro - Pagamento interrotto - Accordo delle parti e atto notarile di accertamento
  • Risoluzione N. 28/E, Patto di riservato dominio
  • Plusvalenze immobiliari derivanti da cessioni di immobili acquistati mediante vendita con riserva di proprietà

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