Cass. civile, sez. II del 1996 numero 1160 (15/02/1996)


Nell' ipotesi di versamento di una somma di denaro, a titolo di caparra confirmatoria, la parte adempiente che abbia agito per l' esecuzione o risoluzione del contratto e per la condanna al risarcimento del danno, ai sensi dell' art. 1453 cod. civ., può, in sostituzione di dette pretese, chiedere anche in appello il recesso dal contratto a norma dell' art. 1385, comma 2 cod. civ., non costituendo tale richiesta una domanda nuova, bensì configurando rispetto alla domanda di adempimento, l' esercizio di una perdurante facoltà e solo una istanza più ridotta con riguardo alla proposta risoluzione nello stesso ambito risarcitorio, in relazione all' inadempimento dell' altra parte.

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