Cass. Civ., Sez. II, n. 13339/2006. Recesso o risoluzione del contratto nel caso di caparra confirmatoria.
Ai fini del risarcimento del danno, i due rimedi previsti dall'art. 1385 e dagli artt. 1453 e 1455 sono tra loro incompatibili. In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c, la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: 1) recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, cosi determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento a esso; ovvero 2) chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.e il risarcimento dei conseguenti danni da provare a norma dell'art. 1223 c.c.