Cass. Civ., Sez. II, n. 13339/2006. Recesso o risoluzione del contratto nel caso di caparra confirmatoria.

Ai fini del risarcimento del danno, i due rimedi previsti dall'art. 1385 e dagli artt. 1453 e 1455 sono tra loro incompatibili. In caso di pattuizione di caparra confirmatoria, ai sensi dell'art. 1385 c.c, la parte adempiente, per il risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento della controparte, può scegliere tra due rimedi, alternativi e non cumulabili tra loro: 1) recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere il doppio di essa), avvalendosi della funzione tipica dell'istituto, che è quella di liquidare i danni preventivamente e convenzionalmente, cosi determinando l'estinzione ope legis di tutti gli effetti giuridici del contratto e dell'inadempimento a esso; ovvero 2) chiedere, con pronuncia costitutiva, la risoluzione giudiziale del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.e il risarcimento dei conseguenti danni da provare a norma dell'art. 1223 c.c.

Commento

Nello stesso senso della pronunzia in commento cfr. Cass. 18850/04. Tuttavia si consideri anche Cass. 319/01 in riferimento alla possibilità per il contraente non inadempiente di domandare il doppio della caparra versata dopo aver infruttuosamente invitato l'altra parte ad adempiere ed aver introdotto domanda giudiziale volta ad accertare l'eventuale risoluzione del contratto intervenuta di diritto.

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