Trasferimento in trust di appartamento in condominio e pagamento delle spese condominiali. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 3190 del 2 febbraio 2023)

Nel caso in cui una unità immobiliare compresa in un condominio edilizio sia stata conferita in un "trust" traslativo, l'amministratore condominiale, a norma degli artt. 1123 cod.civ. e 63 disp. att. cod.civ., può riscuotere "pro quota" i contributi per la manutenzione delle cose comuni e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune direttamente ed esclusivamente dal "trustee", che è divenuto titolare della proprietà dell'immobile ed è perciò tenuto, in quanto tale, a sostenerne le spese, senza che rilevi che il medesimo "trustee" venga o meno evocato in giudizio in tale qualità, non essendo questi un rappresentante del "trust".

Commento

(di Daniele Minussi)
In relazione ad un trust traslativo è il trustee il soggetto destinatario della richiesta di pagamento delle spese condominiali. Ciò in proprio e non in rappresentanza di un soggetto differente, non potendosi rinvenire una dualità soggettiva tra trust e trustee.

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