Contratto di affidamento fiduciario

Con la locuzione "contratto di affidamento fiduciario" si intende quello strumento negoziale per il cui tramite un soggetto, appellato affidante fiduciario, si accorda con altro soggetto, (c.d. affidatario fiduciario), ai fini di individuare diritti soggettivi ("beni affidati", attuali ovvero anche futuri) da affidare alle cure di quest'ultimo affinchè li gestisca a vantaggio di uno o più soggetti (beneficiari). Il tutto in base di un programma destinatorio, la cui esecuzione è demandata all’affidatario che assume espressamente un obbligo giuridico in tale direzione.
Al termine del programma di affidamento il beneficiario riceverà i beni affidati liberi da vincoli.

La figura giuridica, teorizzata in dottrina allo scopo di soddisfare alle stesse esigenze che sottendono alla creazione del trust anche in considerazione della sostanziale estraneità della normativa che lo disciplina rispetto al nostro ordinamento, è stata indirettamente introdotta nella legislazione italiana per effetto dell'entrata in vigore della legge 22 giugno 2016, n. 112, portante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare".
Il III comma dell'art.1 della predetta stabilisce infatti che "La presente legge è volta, altresì, ad agevolare le erogazioni da parte di soggetti privati, la stipula di polizze di assicurazione e la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale... in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni previste dagli articoli 5 e 6 della presente legge."

Prescindendo dalla bizzarria di evocare in una legge speciale (giungendo ad indicare lo strumento come tipicamente predisposto unitamente al trust ed al vincolo di destinazione allo scopo di sovvenire alle esigenze della disabilità grave: cfr. art. 6 della legge cit.) una figura contrattuale specifica non prevista da alcuna disposizione, dunque atipica, è possibile osservare quanto segue.
Il contratto di affidamento fiduciario consiste in un negozio atipico (nel senso che, in via diretta, non viene definito compiutamente da alcuna disposizione normativa, se non nel senso prima riferito), di durata, avente ad oggetto un trasferimento inter vivos da parte dell'affidante all'affidatario di diritti (relativi a beni mobili o immobili) sulla scorta di un preciso programma destinatorio la cui causa si qualifica come la protezione degli interessi di un terzo qualificato dalla disabilità grave.
Varie sono le sfumature che può assumere quanto agli effetti, ben potendo lo strumento essere utilizzato quale garanzia, gestoria, segregazione, assicurativa, gestione patrimoniale connotata dalla destinazione al sostentamento ed alla cura della persona.

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