Comunione legale tra coniugi: natura giuridica



La costruzione teorica prevalente della figura della comunione legale tra coniugi fa riferimento ad una condizione di "contitolarità di beni", seppure non assimilabile alla comunione ordinaria nota1.

In dottrina si è parlato di patrimonio separato, destinato al soddisfacimento dei bisogni familiari nota2. La Corte Costituzionale (Corte Cost., 311/88 ) ha definito la figura in esame come una "comunione senza quote" nota3. Questa configurazione possiede anche una valenza tributaria in relazione ai cespiti che vi ricadono (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 3557/2018). Ne segue anche che l'eventuale espropriazione del bene che vi ricade, quand'anche operata in relazione a passività facenti capo ad uno soltanto dei coniugi, non potrà non riguardare l'intero bene (Cass. Civ., Sez. III, 6575/13; Appello di Potenza, 662/13). All'altro coniuge non rimarrà se non la metà di quanto ricavato dall'espropriazione forzata. Inversamente è possibile che entrambi i coniugi in regime di comunione legale dei beni pongano in essere un atto pregiudizievole per i creditori anche solo di uno di essi. E' stato deciso al riguardo che è sufficiente intraprendere l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901, cod.civ. nei confronti del coniuge debitore, non sussistendo litisconsorzio necessario (Cass. Civ. Sez. VI-III, 18707/2021).

Quello che interessa ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale consistenza soggettiva della figura, è verificarne la disciplina concreta, con particolare riferimento al regime di responsabilità patrimoniale "esterno" rispetto ai coniugi.

Ai sensi dell'art. 189, II comma, cod.civ. : "i creditori particolari di uno dei coniugi possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato". Inversamente, l'art.190 cod.civ. dispone che i creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

In effetti si può dunque riscontrare una certa autonomia dei beni della comunione rispetto a quelli appartenenti esclusivamente al singolo coniuge, tanto da giustificare l'opinione di chi, in dottrina, ne valuta positivamente l'aspetto soggettivo. Tale esito ermeneutico è peraltro negato dalla maggioranza degli interpreti nota4.

Note

nota1

Infatti essa viene definita una vera e propria comunione atipica. Così Tamburrino, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia italiano, Torino, 1976, p.236.
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nota2

Di soggetto autonomo parlano De Paola, Macrì, " Il regime patrimoniale della famiglia", Milano, 1991, I, p.51; Attardi, Profili processuali della comunione legale dei beni, in Riv. dir. civ., 1978, pp.25 e ss..
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nota3

Principio ribadito recentemente dalla sentenza Cass. Civ. Sez. II, 284/97 In dottrina si vedano, tra gli altri, Basile-Silvestri, Eguaglianza dei coniugi e divisione del lavoro nella famiglia, in Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, Napoli, 1975, p.233; Fragali, La comunione, Appendice al t. 1, Milano, 1977, p.11.
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nota4

Cfr. A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano, 1979, pp.424 e 425.
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Bibliografia

  • ATTARDI, Profili processuali della comunione legale dei beni, Riv. dir. civ., t. I, 1978
  • BASILE - SILVESTRI, Eguaglianza dei coniugi e divisione del lavoro nella famiglia, Napoli, 1975
  • DE PAOLA - MACRI', Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1991
  • FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
  • FRAGALI, La comunione, la comunione in generale, la comunione edilizia, le altre comunioni speciali, Milano, Tratt.dir.civ. dir. da Cicu e Messineo, 1983
  • TAMBURRINO, Lineamenti del nuovo diritto di famiglia, Torino, 1978

Prassi collegate

  • Quesito n. 215-2014/A, Francia. Regime patrimoniale: efficacia di comunione convenzionale tra coniugi cittadini francesi dello stesso sesso

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