Raggruppamento temporaneo di imprese



E' di recente introduzione nel nostro ordinamento una disciplina specifica relativa alla costituzione dell' associazione temporanea di imprese. La figura appare riconducibile al mandato con rappresentanza. Essa era contemplata in un certo senso incidentalmente, dalla legge 11 febbraio 1994 n.109 all'art.10 lett.d ), il quale prevedeva che le opere fossero affidate ad una associazione temporanea di concorrenti (i relativi aspetti operativi erano meglio disciplinati dal regolamento attuativo della legge (D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554). Successivamente erano intervenuti numerosi interventi normativi, fino alla c.d. "legge Merloni" in materia di pubblici appalti (Legge 18 novembre 1998, n.415 (c.d. Merloni, la quale aveva introdotto modifiche alla Legge 109/94).
Il raggruppamento di imprese, atto connotato dalla forma scritta nota1, non dà comunque luogo ad un nuovo soggetto giuridico nemmeno sotto forma di impresa collettiva nota2. In altri termini, gli imprenditori concordano l'esecuzione di una determinata attività, rimanendo autonomi nell'esecuzione e senza dotare il gruppo di una distinta soggettività. Nè il fenomeno può essere ricondotto all' associazione in partecipazione di cui all'art.2549 cod.civ., poichè fa difetto la sinallagmaticità tra l'attribuzione da parte dell'associante di una quota di utili verso l'apporto conferito dall'associato (Cass.Civ. Sez.III, 6757/01). Giova anzi rilevare che, attualmente, ai sensi del comma IX dell'art. 48 del d.lgs 50/2016 (di cui meglio intra si dirà), "è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione", sotto la comminatoria dell'annullamento dell'aggiudicazione o della nullità del contratto. Una qualche affinità esiste con la c.d. joint venture, anche se la detta locuzione appare genericamente comprensiva sia dei casi in cui i co-venturers si limitano ad una semplice attività di cooperazione, sia delle ipotesi in cui essi danno vita ad un soggetto autonomo (joint venture corporation).
L'art 13, comma 8 della Legge 109/94 distingueva inoltre le associazioni temporanee di imprese in verticali ed orizzontali: si hanno le prime qualora una delle raggruppate debba realizzare i lavori della categoria prevalente. La distinzione assumeva rilevanza ai sensi dell'art.95 del regolamento del 1999, ove si prevedeva che i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara dovessero essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente per le associazioni verticali, mentre devono essere posseduti dalla mandataria solo in misura maggioritaria e in misura minoritaria cumulativamente dalle altre per le associazioni orizzontali (disposizione che trovava conferma in quanto dettato dall'art.13, comma 5 della L.109/94, come modificato dalla L.01 agosto 2002, n.166 ).
Si badi che, ai sensi dell'art. 96 D.P.R. 554/99 risultava possibile per le imprese riunite, costituire fra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V nota3: ciò costituiva una riprova del fatto che, in difetto di una tale eventualità, non fosse dato ravvisare nel mero raggruppamento alcun fenomeno soggettivamente autonomo rispetto alle imprese riunite. Le stesse considerazioni possono essere reiterate anche alla luce delle ultime modiche normative.

Con il d.lgs. 50/2016, novellato per effetto dell'emanazione del susseguente D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, la materia è stata rivista in modo sostanziale. L'art. 48 della normativa citata viene a definire, riprendendo espressamente la nozione di "raggruppamento verticale" e di raggruppamento orizzontale". Ai sensi del I comma, "Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di operatori economici nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente... per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di operatori economici finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria." Ai sensi del II comma, "Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie."

Si ribadisce come, ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici debbano conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario (comma XII art. 48 cit.). Dal punto di vista strettamente giuridico dunque il raggruppamento altro non è se non un contratto di mandato rappresentativo. Esso, ai sensi del comma successivo, deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è ammessa, con il consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale.

I poteri dell'impresa mandataria sono descritti al comma XV: ad essa spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

Ai sensi del comma XVI, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Il vincolo infine si risolve automaticamente con l'effettuazione dell'opera ed il pagamento: in questo senso il raggruppamento è qualificato come temporaneo.

Note

nota1

Ai sensi dell'art. 95,5 comma D.P.R. 554/99 il mandato (gratuito ed irrevocabile) conferito alla capogruppo doveva (ciò che è ribadito dalla vigente normativa) risultare da scrittura privata autenticata (o, a maggior ragione, da atto pubblico) e la procura è conferita al legale rappresentante della capogruppo.
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nota2

A riprova di ciò l'art.95,7 commaD.P.R. 554/99 specificava che il rapporto di mandato non determinasse di per sé organizzazione od associazione tra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia.
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nota3

La norma citata precisa che la società subentra, a decorrere dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'appaltante ed alla iscrizione della società nel registro delle imprese, nella esecuzione totale o parziale del contratto senza ciò costituisca ad alcun effetto né subappalto né cessione del contratto. Si deve probabilmente ravvisare in questa figura una surrogazione reale ex lege .
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Prassi collegate

  • Quesito n. 103-2014/I, A.T.I. avente ad oggetto lo svolgimento coordinato di un’attività non limitata ad uno specifico affare
  • Quesito n. 75-2012/I, Associazione di scopo atipica priva del requisito della temporaneità
  • Quesito n. 58-2012/I, Partecipazione di una sas all’associazione temporanea di professionisti
  • Quesito n. 234-2011/I, Recesso da associazione temporanea di imprese e subingresso nel contratto
  • Quesito n. 192-2011/I, Scissione e subingresso nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
  • Quesito n. 133-2008/I, Partecipazione di associazione senza fini di lucro in associazione temporanea di imprese
  • Quesito n. 737-2007/C, In tema di ATI: il ruolo della società costituita dalle società partecipanti all'ATI per l'esecuzione dell'opera appaltata
  • Quesito n. 456-2007/C, In tema di ATI: effetto della rinuncia della capogruppo nei confronti dell'ente pubblico
  • Quesito n. 3-2007/I, Associazioni temporanee di professionisti
  • Quesito n. 722-2006/C, Associazione temporanea di imprese e appalti tra privati
  • Quesito n. 98-2006/I, Scrittura privata di associazione temporanea di imprese e conservazione a raccolta dal notaio autenticante

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