Spese fatte dal condomino



Può verificarsi il caso in cui il singolo condomino effettui spese per la conservazione degli enti comuni. L'art. 1134 cod.civ. (la cui rubrica è stata modificata per effetto della Legge 11 dicembre 2012, n. 220 in "Gestione di iniziativa individuale") a questo proposito prevede che, qualora tali esborsi siano stati effettuati in difetto di autorizzazione da parte dell'amministratore o dell'assemblea, colui che li ha sopportati non possa vantare alcun diritto ad esserne rimborsato, ad eccezione dell'ipotesi in cui si trattasse di spesa urgente nota1. La regola è stata reputata applicabile anche all'ipotesi del c.d. "condominio minimo" (composto cioè da due unità soltanto), correlativamente escludendosi la possibilità di fare ricorso al differente criterio di cui all'art. 1110 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Unite, 2046/06). Ne discende che l'amministratore può ben proporre azione intesa a recuperare le somme anticipate da uno solo dei condomini anche in difetto di specifico mandato (Cass. Civ., Sez. II, 10184/13).

La legge contempera due opposte esigenze. Da un lato occorre che sia l'assemblea o l'amministratore, nell'ambito delle rispettive competenze, a decidere di qualsiasi intervento che importi una spesa da dividere in base alla partecipazione millesimale di ciascun condomino. Diversamente si verificherebbe una situazione in cui ciascun partecipe potrebbe arbitrarsi di porre in essere atti dalle conseguenze patrimoniali che incontrollatamente si riverberebbero a carico degli altri. E' chiaro che questo principio non si può portare alle estreme conseguenze di vietare quegli interventi che si palesassero indispensabili allo scopo di salvaguardare i beni comuni la cui urgente assunzione impedisce di attivare le competenze dell'assemblea o dell'amministratore. In questi limiti si riconosce pertanto ammissibile l'intervento del singolo condomino (Cass. Civ. Sez. II, 7181/97) nota2.

Note

nota1

Cfr. Terzago, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.560; Rizzi, Il condominio negli edifici, Bari, 1951, p.408; Salis, Condominio negli edifici, in N.mo Dig. it., p.1147. In giurisprudenza si veda Cass. Civ., Sez. II, 253/13.
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nota2

La dottrina è concorde nel negare, in caso di assenza del requisito dell'urgenza, il ricorso, da parte di colui che ha sostenuto le spese, all'azione di indebito arricchimento ex art. 2038 cod.civ.. Così, tra gli altri, Girino, Il condominio negli edifici, in Tratt.dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.386; Terzago, Il condominio, Milano, 1988, p.633.
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Bibliografia

  • GIRINO, Il condominio negli edifici, Torino, Tratt.dir.priv.Rescigno, 1982
  • RIZZI, Il condominio negli edifici, Bari, 1951
  • SALIS, Condominio negli edifici, N.mo Dig.it.
  • TERZAGO, Torino, Comm.cod.civ.dir.da Cendon, III, 1997
  • TERZAGO, Il condominio, Milano, 1988

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