I patrimoni destinati ad uno specifico affare



La riforma del diritto societario ha introdotto al capo V dedicato alle società per azioni (la cui applicazione alle società a responsabilità limitata non sembra comunque incompatibile) una sezione interamente nuova composta da nove articoli dedicata ai patrimoni destinati ad uno specifico affare.

Ai sensi dell'art. 2447 bis cod. civ. la legge permette che una società per azioni possa, alternativamente:
a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso o parte di essi.

Gli strumenti in considerazione rappresentano un'assoluta novità introdotta in sede di riforma del diritto societario nota1, anche se è il caso di osservare come fossero già presenti nel nostro ordinamento nota2 fattispecie di compendi economici "destinati" a fini specifici. Si pensi alle forme di separazione degli investimenti posti in essere da alcune entità che svolgono attività finanziarie (SICAV multicomparto, SIM e SGR) disciplinate dall'art. 22 Testo Unico della Finanza di cui al D. Lgs. 58/1998 nota3.

La novità è in ogni caso cospicua poiché viene per la prima volta in maniera sistematica prevista e disciplinata la figura del "patrimonio destinato" .

L'inquadramento di quest'ultimo (dovendosi qualificare in maniera diversa l'ipotesi di cui al punto b) che precede, da considerarsi partitamene) è non priva di questioni. È agevole ricordare, quali deroghe al principio generale dell'unicità del patrimonio che suole essere implicitamente ricavato dal modo di disporre dell'art. 2740 cod. civ. , le ipotesi generiche del patrimonio autonomo e del patrimonio separato . Mentre con la prima locuzione si fa riferimento a casi in cui viene distaccato un compendio patrimoniale da un soggetto in previsione della costituzione di altra entità soggettiva, con la seconda si allude per lo più alla destinazione di una parte dei beni facenti capo ad un singolo al soddisfacimento di specifiche esigenze (si pensi alla separazione dei beni dell'erede rispetto a quelli facenti parte del compendio ereditario, al beneficio dell'inventario, alla costruzione di fondo patrimoniale tra coniugi).

In questo senso il "patrimonio destinato" può essere considerato nell'ambito dei patrimoni separati, con i quali condivide l'elemento costituito dal fatto che l'autonomia patrimoniale non scaturisce dalla costituzione di un nuovo soggetto giuridico, dovendo essere ricondotta ad una sorta di compartimentazione dell'unico patrimonio facente capo alla società. In questo senso (e soltanto in relazione a tale aspetto) una certa analogia si può porre con il trust. Nel patrimonio del trustee i beni trasferiti a quest'ultimo sono infatti del tutto segregati rispetto a quelli che gli appartengono, essendo sottratti alle eventuali azioni esecutive dei di lui creditori.

La finalità che il legislatore delegato si è riproposto è indubbiamente quella di approntare uno strumento volto a perseguire operazioni di natura industriale, commerciale, finanziaria, per il tramite di strumenti innovativi.

Se l'obiettivo è stato colto o meno sarà stabilito soltanto dalla pratica applicazione dell'istituto. Non si può infatti fare a meno di rilevare come, a fronte dell'estrema farraginosità degli elementi che valgono a costituire la fattispecie in considerazione, si palesa assai più agevole ricorrere alla costituzione di una nuova società per il cui tramite semplicemente perseguire gli stessi risultati. Si rifletta infatti sul fatto che, facendo difetto uno degli elementi previsti normativamente (la cui relativa vaghezza non depone certo a favore dello strumento: si ponga mente ai requisiti della deliberazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2447 ter cod. civ. ; ancora all'eventuale difetto dell'espressa menzione richiesta dall'ultimo comma dell'art. 2447 quinquies cod. civ. ) non potrà non seguirne la responsabilità della società con l'intero suo patrimonio.

L'art. 2447 bis cod. civ. qui in esame contempla due figure distinte l'una rispetto all'altra:
1) sub lett. a) un'ipotesi di separazione patrimoniale tendenzialmente piena attuata per il tramite della costituzione di un "patrimonio destinato" ad uno specifico affare, come risultante dagli elementi di cui alla deliberazione di costituzione assunta dall'organo amministrativo;
2) sub lett. b) si prevede un'ipotesi che ben può essere definita come separazione meramente finanziaria. La vicenda trae vita dalla stipulazione di un contratto di finanziamento tra la società ed un soggetto sovventore. In tale ipotesi si può stabilire che nel detto contratto i proventi dell'affare o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale. Ad essa è dedicato unicamente l'art. 2447 decies cod. civ. che descrive gli elementi che debbono risultare dal contratto e gli effetti del medesimo sui creditori sociali.

L'art. 2447 bis cod. civ. si chiude con l'enunciazione di un limite che viene a restringere ulteriormente le possibilità di fare ricorso all'istituto. Salvo infatti quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati di cui alla lettera a) del I comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali. La prima limitazione, in special modo, riveste una rilevanza critica. Si pensi all'interesse che può avere un creditore nel sostenere, ex post, che il predetto limite non sia stato rispettato. Difficile pronosticare l'esito del giudizio sul punto. Il detto limite deve essere riferito in genere all'integralità dei patrimoni destinati. Non è infatti da escludere che la società dia vita a più situazioni di questo genere. In ogni caso tuttavia il valore degli stessi non potrà eccedere la riferita misura percentuale rispetto all'intero patrimonio sociale nota4.

Note

nota1

Al riguardo è il caso di ricordare come la legge delega n. 366 del 2001 all'art. 4, comma 4. lett. b) imponesse al legislatore delegato di "consentire che la società costituisca patrimoni dedicati ad uno specifico affare, determinandone condizioni, limiti e modalità di rendicontazione, con la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione ad esso; prevedere adeguate forme di pubblicità, disciplinare il regime di responsabilità per le obbligazioni riguardanti detti patrimoni e la relativa insolvenza".
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nota2

Ma non nel diritto societario comunitario: si pensi al Regolamento della Società Europea n. 2157/2001 in data 8 ottobre 2001, regolamentazione che ha previsto lo statuto della Società Europea per azioni, uno strumento giuridico d'impresa diretto a realizzare la costituzione di società per azioni interamente soggette ad un regime giuridico unico applicabile in tutti gli Stati membri della Comunità e fondato su fonti di diritto sovranazionale.
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nota3

Ovvero alla legge (art. 3 della legge n. 130 del 1999 come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 141/2010 a sua volta modificato dal D.Lgs. 169/2012, ulteriormente novellato per effetto della lettera c) del comma 1 dell’art. 12, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, come modificata dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9) in materia di cartolarizzazione dei crediti, come anche alla precedente legge in materia di fondi pensione (art. 4 del D.L. 21 aprile 1993, n. 124, laddove si prevede che i fondi possano anche essere costituiti "nell'ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico attraverso la formazione con apposita deliberazione di un patrimonio di destinazione, separato o autonomo, nell'ambito della medesima società o ente"). Il legislatore delegato ha pertanto previsto nel D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003 (d'ora in avanti per brevità semplicemente "Decreto") la fattispecie dei patrimoni destinati ad uno specifico affare, cui ha dedicato la Sezione XI del Capo V del cod. civ., dettagliando un'apposita disciplina agli artt. 2447 bis , 2447 ter , 2447 quater , 2447 quinquies , 2447 sexies , 2447 septies, 2447 octies, 2447 novies e 2447 decies cod. civ. .
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nota4

Così Girino, Nuova finanza societaria: patrimoni "dedicati" e finanziamenti "destinati" in Amministrazione & Finanza, n.14, 2003, pp. 14 e 46.
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Bibliografia

  • GIRINO, Nuova finanza societaria: patrimoni "dedicati" e finanziamenti "destinati", Amministrazione & Finanza, 2003

Prassi collegate

  • Studio n. 102-2018/I, La costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare da parte degli enti del terzo settore
  • Quesito n. 40-2017/I, Patrimoni destinati per uno specifico affare e limite del 10 per cento del patrimonio netto
  • La nuova circolare n. 24/E in tema di codici da utilizzare nelle formalità di trascrizione, iscrizione o annotazione

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