L'art.
1125 cod.civ. disciplina il fenomeno della manutenzione e della eventuale ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai. Tali spese devono essere sostenute in parti eguali dai proprietari di due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. L'enunciato criterio legale corrisponde ad una regola dispositiva che, come tale, può essere oggetto di deroga convenzionale da parte dei soggetti interessati (Cass. Civ. Sez. II,
4601/81)
nota1.
Della regola in esame è stata fatta applicazione nel caso di una superficie destinata a fungere da copertura di locali di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ma destinata all'uso comune di tutti, svolgendo la funzione di viale d'accesso all'androne condominiale, nonchè a giardino comune. E' stato deciso al riguardo che le spese di manutezione della superficie dovessero essere accollate per intero al condominio (Cass. Civ., Sez. II,
10858/10; cfr. nello stesso senso, Cass. Civ., Sez. II,
2243/12).
Note
nota1
Cfr. Branca, La comunione, in Comm. cod. civ., acura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, p.496; Conserva, in Cod. civ. annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Torino, 1983, p.518.
top1Bibliografia
- BRANCA, La comunione, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1982
- CONSERVA, Torino, Cod.civ. a cura di Perlingieri, 1983