Atto negoziale di destinazione



In esito all'entrata in vigore della Legge 23 febbraio 2006, n. 51 è stato introdotto l'art. 2645 ter cod.civ., la cui titolazione fa espresso riferimento alla trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.

Ai sensi della predetta norma, ci si riferisce agli "atti in forma pubblica" per il cui tramite beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri vengono "destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'art. 1322, II comma (codice civile n.d.r.)". Nulla si dice circa le caratteristiche di questi atti, considerati semplicemente nella attitudine degli stessi ad essere "trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione".

Lo scopo della norma è dunque angolato dal punto di vista della creazione di un vincolo di destinazione che possegga evidenza esteriore, reale, indipendentemente dallo strumento giuridico che possa venire utilizzato dalle parti.

Spicca inoltre il riferimento ad uno dei criteri più evanescenti tra quelli presenti nel codice civile: tale il giudizio relativo alla meritevolezza di tutela dell'interesse perseguito, la cui valutazione consentirebbe che l'ordinamento abbia ad offrire protezione all'intento negoziale delle parti. Le prime applicazioni giurisprudenziali hanno già messo a fuoco questo "azzardo" del legislatore. E' stato infatti osservato come la valutazione circa l'apprezzamento di tale aspetto non possa ragionevolmente discostarsi, una volta espunta ogni valutazione dell'"utilità sociale" di cui alla relazione al codice civile del 1942, dal semplice sindacato relativo alla non contrarietà dell'atto alle norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (Tribunale di Trieste, 20 aprile 2006). In senso tuttavia radicalmente inverso è stato deciso nel senso della non meritevolezza di protezione di quegli interessi che non si fondino sulla solidarietà sociale (Tribunale di Vicenza, 31 marzo 2011). Censurato pure il vincolo con il quale un padre aveva vincolato una abitazione della quale rimaneva proprietario "per esigenze abitative familiari" fino al compimento del quarantesimo anno della figlia (Tribunale di Reggio Emilia, 12 maggio 2014). Al contrario una positiva valutazione è stata data all'istituzione del vincolo a protezione di tutti i creditori di una società allo scopo di assoggettarla alla procedura di concordato preventivo (impedendo così l'aggressione dei beni sociali da parte di singoli creditori: cfr. Cass. Civ., Sez. III, 1260/2019).

Meritevole di tutela per definizione il vincolo di destinazione che risulti conforme ai dettami della legge 22 giugno 2016, n. 112, portante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare" il cui art. 6 prevede un'ipotesi speciale finalizzata all'inclusione sociale, alla cura ed all'assistenza delle persone con disabilità grave, fattispecie assistita da peculiari agevolazioni tributarie, sia pure sotto precise condizioni, che esamineremo partitamente.

L'art. 2645 ter cod.civ. termina attribuendo ampia legittimazione per proteggere le finalità avute di mira con la negoziazione. Per la realizzazione di tali interessi può agire infatti, "oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso." I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati inoltre unicamente "per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915, I comma, cod.civ. solo per debiti contratti per tale scopo".

In concreto è stato reputato legittimo ed inquadrabile nella figura in esame l'accordo con il quale, in sede di modifica delle condizioni di separazione personale tra i coniugi, il marito abbia a trasferire alla moglie la proprietà di alcuni cespiti immobiliari e quest'ultima si impegni a destinarne i frutti (una volta rimborsato il mutuo ipotecariamente garantito gravante i medesimi) al mantenimento della prole e a non farne alienazione per il tempo necessario al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli (Tribunale di Reggio Emilia, 26 marzo 2007).

Quale natura giuridica possiede l'atto istitutivo del vincolo in questione? indubbiamente si tratta di un atto contrassegnato dalla gratuità (se non proprio dall'intento liberale). Ciò rileva ai fini della praticabilità dell'azione revocatoria ordinaria (cfr. Cass. Civ. Sez. III, 3697/2020). L'apposizione del vincolo in parola non risulta inoltre ostativo, come appare logico, rispetto alla proposizione dell'azione di simulazione assoluta dell'atto di compravendita in forza del quale colui che lo avesse istituito ne avesse acquisito la proprietà (cfr. Cass. Civ. Sez. III, sent. 16313/2023).

L'aspetto tributario della costituzione del vincolo in parola presenta aspetti specialmente rilevanti. Secondo l'impostazione preferibile, infatti, l'assenza di un trasferimento di diritti implicherebbe la sottoposizione all'imposta di registro in misura fissa. E' stato tuttavia deciso, in riferimento ad una fattispecie di vincolo istituito per rafforzare in favore di alcuni soltanto dei creditori la garanzia patrimoniale altrimenti generica del debitore, nel senso dell'applicazione dell'imposta proporzionale di donazione ai sensi del 47° comma dell'art.2 del d.l. 262/2006 (Cass. Civ., Sez. VI-T, 3735/2015). La portata del principio così posto è stata estesa anche all'atto costitutivo di trust (Cass. Civ., Sez. VI-T, 3737/2015). Tale opinione è stata ribadita da Cass. Civ., Sez. VI-V, 4482/2016 alla stregua della quale la disposizione di cui al comma al 47° comma dell'art.2 citato viene considerata come di per sè istitutiva di un imposta ad hoc proprio in riferimento al vincolo, imposta mutuata da quella relativa alla donazione. Ai sensi della legge 112/2016 inoltre ai vincoli istituiti per assistere persone con disabilità grave prive di sostegno familiare si applicano esenzioni ed agevolazioni del tutto peculiari.

Va segnalato come, per effetto del comma 5-quaterdecies dell'art. 6, D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 sia stato introdotto l'art. 2645 quater cod.civ., in forza del quale vanno trascritti, quando abbiano ad oggetto beni immobili, gli atti di diritto privato, i contratti e gli altri atti di diritto privato, anche unilaterali, nonché le convenzioni e i contratti con i quali vengono costituiti a favore dello Stato, della regione, degli altri enti pubblici territoriali ovvero di enti svolgenti un servizio di interesse pubblico, vincoli di uso pubblico o comunque ogni altro vincolo a qualsiasi fine richiesto dalle normative statali e regionali, dagli strumenti urbanistici comunali nonché dai conseguenti strumenti di pianificazione territoriale e dalle convenzioni urbanistiche a essi relative". La norma non appare avere molto a che fare con gli atti qui in esame, la cui sottoposizione alla formalità pubblicitaria della trascrizione viene già assicurata dalla disposizione che la precede ed appare più che altro intesa a conferire rilevanza a qualsiasi vincolo, per lo più avente natura urbanistica, assunto da privati a favore di Enti pubblici territoriali.

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