La riforma del cosiddetto Terzo settore


La materia delle entità non lucrative "no profit" è stata rintegralmente rivisitata dalla recente legge di riforma del c.d. “terzo settore” (D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, cui ha fatto seguito il c.d. “collegato fiscale 2018”, D.L. 119/2018), il cui art. 24 ter ne ha novellato alcune disposizioni.

La relativa disciplina non può dirsi ancora “consolidata”: va rilevato infatti che, in forza della circolare ministeriale n. 20 del 27 dicembre 2018, sono stati forniti chiarimenti ai fini del corretto esercizio dell'autonomia statutaria da parte degli enti del Terzo Settore e in particolare delle Organizzazioni di Volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Onlus, ai fini dell'adeguamento alla predetta normativa da porre in essere entro il 2 agosto 2019. Il detto termine è stato prorogato al 31 ottobre 2020 in forza del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.

Tutte le tipologie di entità saranno tendenzialmente assimilate a quelli che verranno definiti “Enti del Terzo settore” (Ets).
Ne sono previste ben sette nuove specie:
  1. le organizzazioni di volontariato (Odv);
  2. le associazioni di promozione sociale (Aps);
  3. le imprese sociali (incluse le attuali cooperative sociali),
  4. gli enti filantropici;
  5. le reti associative;
  6. le società di mutuo soccorso;
  7. gli altri enti (associazioni riconosciute e non, fondazioni, enti di carattere privato senza scopo di lucro diversi dalle società).

I cosiddetti “Ets” (enti del terzo settore) sono variamente qualificati dalla legge. Così vengono anzitutto in considerazione le “Organizzazioni di Volontariato” (Odv), che corrispondono a quegli enti il cui scopo è quello di svolgere attività di interesse generale in favore di terzi, avvalendosi prevalentemente del volontariato dei propri associati. Originariamente vennero disciplinate dalla L. 266/1991, successivamente parificate alle Onlus. L’Odv potrà essere composta da un numero di persone fisiche non inferiore a sette ovvero da almeno tre Odv che ne siano socie. L’ente può avvalersi anche di lavoratori dipendenti o autonomi la cui collaborazione sia necessaria al fine si assicurare il regolare funzionamento degli stessi, ma il numero di tali soggetti non può sopravanzare il 50% di quello dei volontari. La legge prevede una serie di dati che costituiscono il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo dell’Odv, in grande misura sovrapponibili a quelli che il codice civile prevede in materia di associazioni. Le Associazioni di Promozione Sociale (Aps) sono quelle entità associative che svolgono attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi, avvalendosi in via prevalente dell’attività volontaria dei propri associati. Per quanto attiene alle Imprese Sociali si fa rinvio alla specifica trattazione. Gli Enti filantropici (per lo più corrispondenti ad associazioni riconosciute o a fondazioni, cui si rinvia per quanto attiene alle regole di funzionamento interno) hanno quale finalità l’erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Il patrimonio di detti enti è costituito da contributi pubblici e privati, da elargizioni e liberalità testamentarie, raccolte di fondi e rendite patrimoniali.

Sono escluse dalla disciplina del “terzo settore” le amministrazioni pubbliche, le fondazioni di origine bancaria, i partiti, i sindacati, le associazioni professionali, di categoria e di datori di lavoro.

Gli Enti del Terzo settore saranno assoggettati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (c.d. “Runt”), che pare non andrà a sostituire, ma ad affiancare gli altri registri. Il Registro avrà sede presso il ministero delle Politiche sociali, dovendo tuttavia essere gestito a livello regionale.

Viene costituito, sempre presso in ministero delle Politiche sociali, il Consiglio nazionale del Terzo settore, organo consultivo per l’armonizzazione legislativa dell’intera materia.

L’art. 5 D.Lgs. cit. contempla le “attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale” che “in via esclusiva o principale” sono esercitate dagli Enti in parola.

Una volta iscritti al registro di cui sopra, gli Ets saranno tenuti a conformarsi a vari obblighi riguardanti la democrazia interna, la trasparenza nei bilanci, i rapporti di lavoro e i relativi stipendi, l’assicurazione dei volontari, la destinazione degli eventuali utili, potendo accedere anche ad una nutrita serie di esenzioni fiscali e sovvenzioni.

Prassi collegate

  • Organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale costituite dopo l’entrata in vigore del Codice del Terzo settore
  • Assemblea delle associazioni del terzo settore: numero massimo di deleghe (Min. Lavoro e Politiche Sociali, Nota dir. del 30 maggio 2019 n. 5093)
  • Adeguamenti statutari degli Enti del Terzo settore. Gli ulteriori chiarimenti del Ministero del Lavoro (Circolare del 31 maggio 2019, n. 13)

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