Azienda coniugale



Il codice civile conosce la figura dell'azienda coniugale disponendo che, ai sensi della lettera d) dell'art. 177 cod.civ. , appartengono alla comunione dei beni tra i coniugi "le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio". L'art. 178 cod.civ. prevede che "i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente, si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa" dettando una disposizione che disciplina la cosiddetta comunione de residuo.

Il fenomeno dell' azienda coniugale si differenzia da quello dell' impresa familiare di cui all'art. 230 bis cod.civ. (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 13390/92 ) nota1. Probabilmente questo aspetto non è stato considerato con sufficiente attenzione da quella dottrina nota2 che, in tema, ha operato una certa confusione tra aspetto statico, afferente all'azienda e aspetto dinamico, relativo invece alla gestione, all'impresa nota3.

In questo senso occorre ritenere che la formulazione, invero non particolarmente felice, dell'art. 178 cod.civ. , introdotto in seguito alla novella del 1975, non tanto intendeva configurare una nuova modalità di esercizio associato dell'impresa non ricadente nell'ambito della società, quanto risolvere un problema di attribuzione della titolarità di cespiti nota4.

Qualora infatti dovessimo concludere che le norme in esame sono volte a disciplinare l'attività di impresa, dovremmo concludere nel senso dell'applicabilità alla fattispecie delle regole della comunione legale in tema di responsabilità per le obbligazioni contratte dai coniugi nella gestione dell'attività economica comune.

Forse che i creditori dell'azienda debbano esser soggetti alle norme relative alla comunione e non a quelle della società?

Dall'esame degli artt. 186 e 190 cod.civ. si evince quanto segue:
  1. i beni della comunione rispondono di tutte le obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi (tali sarebbero quelle contratte nell'esercizio di un'azienda coniugale);
  2. i creditori insoddisfatti potrebbero agire solo in via sussidiaria sui beni personali dei coniugi nella sola misura della metà del proprio credito, qualora i beni della comunione fossero incapienti. E' evidente l'assoluta divergenza dalle regole societarie. Qualora dovessimo aderire alla tesi dell'applicabilità della disciplina propria della comunione, dovremmo infatti concludere che i coniugi possono godere del beneficio di una responsabilità parzialmente limitata in antitesi con la normativa in tema di responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni contratte nell'ambito delle regole proprie della società (a base personale) nota5.

Note

nota1

V. A. Finocchiaro-M. Finocchiaro, Riforma del diritto di famiglia, vol. III, Milano, 1979, p.466.
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nota2

Così Busnelli, Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1976, pp.1397 e ss..
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nota3

Cfr. Graziani, L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni, in Riv. not., 1976, p.76.
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nota4

V. Bianca, Diritto civile, vol. II, Milano, 1985, p.380.
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nota5

A favore della tesi che privilegia la sottoposizione dell'azienda coniugale alle regole proprie della gestione della comunione si vedano p.es. Oppo, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, in Riv. dir. civ., I, 1976, p.118; Costi, Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia, Milano, 1976, pp.49 e ss.. Contra, sul presupposto che, a fronte dell'azienda, oggetto di comunione, esiste sotto il profilo dinamico l'impresa societaria, nel senso dell'attività diretta in forma professionale ed organizzata alla produzione ed allo scambio di beni, disciplinata dalle norme proprie della materia societaria (non derogate dalle disposizioni sul diritto di famiglia), si confrontino Detti , Impresa ed azienda nella comunione legale dei coniugi e impresa familiare, in Riv. not., 1975, pp.775 e ss.; Tamburrino, Il lavoro nella famiglia, nell'azienda e nell'impresa familiare a seguito della riforma del diritto di famiglia, in Mass. giur. lav., 1976, pp. 142 e ss..
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto civile, Milano, III, 1985
  • BUSNELLI, Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1976
  • COSTI, Lavoro e impresa nel nuovo diritto di famiglia, Milano, 1976
  • DETTI, Impresa e azienda nella comunione legale dei coniugi e impresa familiare, Riv.not., 1975
  • FINOCCHIARO, Riforma del diritto di famiglia, Milano, III, 1979
  • GRAZIANI, L'impresa familiare nel nuovo diritto di famiglia: prime considerazioni, Riv.Not., 1976
  • OPPO, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia, Riv.dir.civ., I, 1976
  • TAMBURRINO, Il lavoro nella famiglia, nell'azienda e nell'impresa familiare a seguito della riforma del diritto di famiglia, Mass.giur.lav., 1976

Prassi collegate

  • Quesito n. 217-2014/A, Colombia – Regime patrimoniale: scioglimento della società coniugale

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